Regolamento Delegato (UE) 2024/1060 della Commissione del 26 gennaio 2024 recante modifica del Regolamento (UE) 2019/1241 del PE e del Consiglio per quanto riguarda misure tecniche per l’ippoglosso atlantico nello Skagerrak e nel Kattegat.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2019/1241 («regolamento sulle misure tecniche») relativo alle misure di conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche è entrato in vigore il 14 agosto 2019. Nell’allegato V esso stabilisce misure tecniche regionali per il Mare del Nord.

(2)Il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Francia, i Paesi Bassi e la Svezia («gruppo di Scheveningen») hanno un interesse di gestione diretto nelle attività di pesca nella regione del Mare del Nord. Conformemente all’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento sulle misure tecniche, il 27 giugno 2023 gli Stati membri interessati hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune relativa a un atto delegato. In precedenza, il 23 giugno 2023, gli Stati membri interessati avevano trasmesso la raccomandazione comune al Consiglio consultivo per il Mare del Nord per consultazione.

(3)Nel verbale concordato delle conclusioni delle consultazioni in materia di pesca tra la Norvegia e l’Unione europea sulla regolamentazione della pesca nello Skagerrak e nel Kattegat per il 2023 (2), l’Unione aveva rilevato la necessità che le parti cercassero di armonizzare le misure tecniche per l’ippoglosso atlantico (Hippoglossus), ricordando la decisione della Svezia del 2010 di vietare alle navi svedesi di tenere a bordo, sbarcare e commercializzare l’ippoglosso atlantico nello Skagerrak e nel Kattegat durante la stagione riproduttiva di questa specie. In tale verbale si era pertanto convenuto di prendere in considerazione l’introduzione di un divieto stagionale a livello dell’Unione per l’ippoglosso atlantico.

(4)La raccomandazione comune presentata dal gruppo di Scheveningen ha proposto di modificare l’allegato V del regolamento (UE) 2019/1241 introducendo un periodo di divieto della pesca dal 20 dicembre al 31 marzo durante la stagione riproduttiva dell’ippoglosso atlantico nello Skagerrak e nel Kattegat (divisione CIEM 3a).

(5)La misura tecnica proposta nella raccomandazione comune è stata valutata dalla Commissione conformemente all’articolo 15 del regolamento sulle misure tecniche. Gli Stati membri interessati hanno fornito prove volte a dimostrare la conformità della proposta all’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento sulle misure tecniche.

(6)Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha analizzato e valutato positivamente le prove presentate dagli Stati membri interessati. Lo CSTEP ha concluso (3) che il periodo di divieto della pesca proposto per l’ippoglosso atlantico nello Skagerrak e nella zona economica esclusiva svedese del Kattegat dal 20 dicembre al 31 marzo è coerente, dal punto di vista spaziale e temporale, con la presunta ubicazione delle zone di riproduzione e copre il picco previsto del periodo di riproduzione di questa specie nella divisione CIEM 3a. Lo CSTEP ha inoltre concluso che vi è l’urgente necessità di ricostituire tale stock riducendo la mortalità per pesca mediante misure di gestione e che il divieto stagionale proposto a livello dell’UE è coerente con le misure attualmente in vigore in Norvegia e Svezia.

(7)Inoltre, il gruppo di esperti per la pesca e l’acquacoltura è stato consultato nel corso di una riunione svoltasi il 15 novembre 2023.

(8)In considerazione del depauperamento e dell’elevata vulnerabilità dello stock di ippoglosso atlantico, dell’urgente necessità di conseguire gli obiettivi di conservazione del regolamento sulle misure tecniche e dell’impatto diretto di tale misura sulle attività economiche connesse alla pesca e sulla pianificazione della campagna di pesca per le navi dell’Unione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

(9)Le misure contenute nel presente regolamento applicabili alle acque dell’Unione perseguono gli obiettivi di cui all’articolo 494, paragrafi 1 e 2, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (4) e tengono conto dei principi di cui all’articolo 494, paragrafo 3, di tale accordo. Esse non pregiudicano le misure applicabili nelle acque del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2019/1241 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

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