LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2023/915 della Commissione (2) definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti, compreso il deossinivalenolo (DON), negli alimenti.
(2)Nel 2017 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha adottato un parere scientifico sui rischi per la salute umana e animale connessi alla presenza di deossinivalenolo e delle sue forme acetilate e modificate negli alimenti e nei mangimi (3). Nel suo parere l’Autorità ha concluso che la dose giornaliera tollerabile (DGT) di 1 μg/kg di peso corporeo al giorno per il DON doveva essere considerata una DGT di gruppo per la somma di DON, 3-acetil-deossinivalenolo (3-Ac-DON), 15-acetil-deossinivalenolo (15-Ac-DON) e deossinivalenolo-3-glucoside (DON-3-glucoside). Al fine di valutare il rischio acuto per la salute umana, è stata calcolata una dose acuta di riferimento di gruppo (DAR) di 8 μg/kg di peso corporeo per pasto. Le stime delle esposizioni alimentari acute sono risultate inferiori a tale dose e non hanno destato preoccupazioni per la salute degli esseri umani. Tuttavia le esposizioni alimentari croniche stimate medie sono risultate superiori alla DGT di gruppo nei lattanti, nei bambini nella prima infanzia e in altri bambini, e a livelli elevati anche negli adolescenti e negli adulti, il che indica un potenziale problema per la salute.
(3)Alla luce del parere dell’Autorità, la Commissione ha preso in considerazione la possibilità di fissare livelli massimi per la somma di DON, 3-Ac-DON, 15-Ac-DON e DON-3-glucoside. Tuttavia, data la quantità limitata di dati di occorrenza per la somma di DON, 3-Ac-DON, 15-Ac-DON e DON-3-glucoside e dato che 3-Ac-DON, 15-Ac-DON e in particolare DON-3-glucoside non sono ancora analizzati sistematicamente, non saranno disponibili informazioni sufficienti per fissare tali livelli massimi fino a quando non sarà ulteriormente sviluppato il metodo analitico per l’analisi di routine delle forme acetilate e modificate di DON e non sarà monitorata la presenza della somma di DON e delle sue forme acetilate e modificate. Nel frattempo, al fine di garantire un livello elevato di protezione della salute pubblica, è opportuno ridurre alcuni tenori massimi esistenti per il DON seguendo il principio secondo cui i tenori massimi devono essere fissati al livello più basso ragionevolmente ottenibile applicando buone pratiche per ridurre al minimo la contaminazione e tenendo quindi conto dei dati di occorrenza recenti.
(4)Al fine di garantire l’applicazione di buone pratiche agricole per ridurre al minimo la presenza di DON nei cereali, è importante stabilire un tenore massimo per i cereali non trasformati. Poiché l’avena non trasformata, prima della macinazione o prima di essere utilizzata in prodotti a base di cereali immessi sul mercato per il consumatore finale, viene immessa sul mercato con il tegumento, il tenore massimo di DON nei chicchi di avena non trasformati dovrebbe applicarsi ai chicchi di avena non trasformati con il tegumento, anche se il tegumento non è commestibile.
(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2023/915.
(6)È opportuno prevedere un periodo transitorio per gli alimenti legalmente immessi sul mercato prima della data di applicazione del presente regolamento, tenendo conto del fatto che alcuni alimenti oggetto del presente regolamento hanno una lunga durata di conservazione.
(7)Al fine di consentire agli operatori economici di prepararsi alle nuove norme introdotte dal presente regolamento è opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole prima dell’applicazione dei nuovi tenori massimi.
(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (UE) 2023/915 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Gli alimenti elencati nell’allegato che sono stati legalmente immessi sul mercato prima del 1o luglio 2024 possono rimanere sul mercato fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2024.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 aprile 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
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