Regolamento Delegato (UE) 2024/1041 della Commissione del 28 novembre 2023 che modifica il Regolamento (UE) 2022/869 del PE e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dell’Unione dei progetti di interesse comune e dei progetti di interesse reciproco.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2009, (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943 e le direttive 2009/73/CE e (UE) 2019/944, e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013 (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2022/869 istituisce un quadro per l’individuazione, la pianificazione e la realizzazione dei progetti di interesse comune (PIC) necessari per attuare gli 11 corridoi geografici strategici prioritari per le infrastrutture energetiche individuati nei settori dell’energia elettrica, delle reti offshore, dell’idrogeno e degli elettrolizzatori, e le tre aree prioritarie di rilevanza unionale per le infrastrutture energetiche nel campo delle reti elettriche intelligenti, delle reti intelligenti del gas e delle reti di trasporto del biossido di carbonio, nonché un quadro per l’individuazione, la pianificazione e la realizzazione dei progetti di interesse reciproco (PIR) sviluppati dall’Unione in collaborazione con i paesi terzi nei settori delle reti di trasmissione dell’energia elettrica e delle reti di trasporto dell’idrogeno e del biossido di carbonio.

(2)In linea con l’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/869, la Commissione dovrebbe adottare l’atto delegato che istituisce il primo elenco dell’Unione in forza del regolamento (UE) 2022/869 entro il 30 novembre 2023.

(3)I progetti ammissibili di cui si propone l’inserimento nell’elenco dell’Unione sono stati tutti valutati in base al criterio di sostenibilità obbligatorio per tutte le categorie di progetti in linea con il regolamento (UE) 2022/869. Solo i progetti che hanno dimostrato di apportare un solido contributo alla sostenibilità sono stati successivamente valutati dai gruppi regionali di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2022/869, i quali hanno confermato che detti progetti soddisfano i criteri di cui all’articolo 4 del medesimo regolamento.

(4)La Commissione ha valutato i progetti candidati alla luce delle prescrizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 5.

(5)I progetti di elenchi regionali dei PIC/PIR sono stati concordati dai gruppi regionali in riunioni tecniche.

(6)In seguito ai pareri formulati il 21 settembre 2023 dall’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) circa la coerenza nell’applicazione dei criteri e nell’analisi dei costi-benefici tra le varie regioni, gli organi decisionali dei gruppi regionali hanno adottato gli elenchi regionali definitivi il 25 ottobre 2023. A norma dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2022/869, prima dell’adozione degli elenchi regionali, tutte le proposte di progetto sono state approvate dagli Stati membri interessati dai progetti stessi.

(7)I progetti di cui si propone l’inserimento nell’elenco dell’Unione sono stati sottoposti a consultazione pubblica. Inoltre le organizzazioni che rappresentano i portatori di interessi, tra cui rappresentanti di paesi terzi, produttori, gestori dei sistemi di distribuzione, fornitori, popolazioni locali e organizzazioni di tutela dei consumatori e dell’ambiente, sono state invitate alle discussioni tecniche dei gruppi regionali e consultate in merito ai progetti di cui si propone l’inserimento nell’elenco dell’Unione.

(8)È opportuno elencare i progetti di interesse comune suddivisi per priorità strategica relativa alle infrastrutture energetiche transeuropee nell’ordine di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2022/869. I PIR, che non sono necessari per attuare i corridoi e le aree prioritari dell’infrastruttura energetica di cui all’allegato I del regolamento TEN-E, dovrebbero essere elencati separatamente in base alla categoria di infrastruttura cui appartengono e alla regione in cui sono ubicati.

(9)È opportuno elencare i progetti di interesse comune e i progetti di interesse reciproco come a sé stanti o parte di un cluster di vari PIC e PIR, in quanto interdipendenti o (potenzialmente) concorrenti.

(10)In linea con la deroga di cui all’articolo 24 del regolamento (UE) 2022/869, la Commissione ha ricevuto la documentazione richiesta relativamente a un’interconnessione per Cipro e a una per Malta, ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del suddetto articolo. I rispettivi progetti sono stati presentati nelle riunioni tecniche del gruppo regionale e la relativa documentazione, esclusi i segreti aziendali, è stata pubblicata. L’interconnessione di Malta e quella di Cipro, necessarie per allacciare detti Stati membri alla rete transeuropea del gas, dovrebbero pertanto mantenere lo status di progetti di interesse comune.

(11)L’elenco dell’Unione contiene progetti in fasi di sviluppo diverse, tra cui: fattibilità preliminare, fattibilità, rilascio delle autorizzazioni e costruzione. Per i progetti di interesse comune e i progetti di interesse reciproco in fase iniziale di sviluppo possono essere necessari studi che ne dimostrino la sostenibilità economica e tecnica e la conformità alla legislazione dell’Unione, nella fattispecie la legislazione ambientale. In tale contesto è opportuno individuare, valutare ed evitare o attenuare adeguatamente il potenziale impatto negativo sull’ambiente. Per quanto riguarda lo sviluppo dei progetti, è opportuno individuare misure di adattamento ai cambiamenti climatici e tenerne conto.

(12)L’inserimento dei progetti nell’elenco dell’Unione non pregiudica l’esito dei procedimenti di valutazione d’impatto ambientale e di rilascio delle autorizzazioni.

(13)Il primo elenco dell’Unione dei progetti di interesse comune e dei progetti di interesse reciproco dovrebbe essere adottato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È adottato il primo elenco dell’Unione dei progetti di interesse comune e dei progetti di interesse reciproco di cui all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e resta in vigore fino all’entrata in vigore del regolamento delegato che istituisce il secondo elenco dell’Unione dei progetti di interesse comune e dei progetti di interesse reciproco.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

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