Regolamento d’Esecuzione (UE) 2024/949 della Commissione del 27 marzo 2024.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 6, e l’articolo 19, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2021/782 stabilisce norme applicabili al trasporto ferroviario al fine di garantire un’efficace protezione dei passeggeri e incoraggiare i viaggi ferroviari.

(2)Conformemente all’articolo 18, paragrafo 7, e all’articolo 19, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/782, i passeggeri hanno il diritto di presentare le loro richieste di rimborso e indennizzo utilizzando un modulo comune. Le imprese ferroviarie non dovrebbero tuttavia respingere una richiesta di rimborso per il solo motivo che il passeggero non ha utilizzato tale modulo.

(3)L’uso del modulo dovrebbe consentire ai passeggeri di fornire alle imprese ferroviarie tutti i necessari dati personali e dettagli del viaggio pertinenti, facilitando in tal modo il trattamento delle richieste di rimborso e di indennizzo da parte di tali imprese.

(4)A fini di trasparenza e per facilitare le richieste dei passeggeri, le richieste di rimborso e di indennizzo dovrebbero essere integrate in un unico modulo comune, in cui i passeggeri dovrebbero specificare se chiedono il rimborso, l’indennizzo o entrambi.

(5)Al fine di semplificare la procedura che consente ai passeggeri di chiedere l’indennizzo e/o il rimborso e di garantirne l’accessibilità, i passeggeri dovrebbero avere la possibilità di presentare il modulo comune per le richieste di rimborso e di indennizzo sotto forma di documento fisico o per via elettronica.

(6)Al fine di incoraggiare l’uso da parte dei passeggeri del modulo comune per il rimborso e l’indennizzo, la Commissione dovrebbe distribuire il modulo in tutte le lingue ufficiali dell’Unione sul suo sito web, anche in una versione accessibile alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta.

(7)Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e ha espresso un parere il 29 marzo 2023.

(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per i diritti dei passeggeri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento definisce un modulo comune per le richieste di rimborso e di indennizzo di cui all’articolo 18, paragrafo 6, e all’articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/782.

Il modulo comune può essere presentato sotto forma di documento fisico o per via elettronica.

Articolo 2

La Commissione mette a disposizione il modulo comune in tutte le lingue ufficiali dell’Unione sul suo sito web, unitamente a una versione accessibile alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 2 luglio 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

Istockphoto (by Getty Images)

 

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