Regolamento d’Esecuzione (UE) 2024/994 della Commissione del 2 aprile 2024 recante i dettagli operativi della banca dati dei prodotti istituita a norma del Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l’etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 12,

considerando quanto segue:

(1)In conformità dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2017/1369, la Commissione ha creato una banca dati dei prodotti istituendo il registro europeo delle etichette energetiche (EPREL, European Product Registry for Energy Labelling). Il sistema EPREL è composto da due parti: un sistema pubblico, che dà libero accesso a informazioni pubbliche sui modelli di prodotti immessi sul mercato dell’Unione, e un sistema dedicato alla conformità, in cui i fornitori inseriscono sia le informazioni pubbliche che quelle tecniche sui modelli di prodotti e che è accessibile agli Stati membri e alle autorità di vigilanza del mercato.

(2)Il sistema EPREL fornisce informazioni sui prodotti connessi all’energia disciplinati dai regolamenti delegati adottati a norma del regolamento (UE) 2017/1369, della direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), e per gli pneumatici, a norma del regolamento (UE) 2020/740 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(3)Per garantire l’autenticità delle informazioni e l’affidabilità delle fonti occorre avvalersi di un sistema mediante il quale verificare l’identità e il diritto di registrare i modelli di prodotti in EPREL. Poiché sono migliaia i fornitori che nei diversi Stati membri registrano modelli di prodotti in EPREL, la verifica della loro identità conformemente alla legislazione dell’UE e alle norme internazionali dovrebbe essere effettuata per via elettronica. Come da definizione di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) 2017/1369, i fornitori devono essere stabiliti nell’Unione. Anche la prova dello stabilimento del fornitore all’interno dell’Unione dovrebbe essere fornita per via elettronica. Solo i fornitori che hanno superato il processo di verifica in EPREL, dimostrando la loro identità e il paese di stabilimento, dovrebbero poter registrare nuovi modelli di prodotti, modificare le registrazioni esistenti o eseguire qualsiasi altra azione per i modelli che hanno registrato.

(4)Esistono pratiche, norme tecniche e disposizioni legislative che consentono di verificare elettronicamente l’identità delle persone giuridiche e delle persone fisiche. È opportuno dimostrare lo stabilimento dei fornitori nell’Unione dimostrandone l’iscrizione nel registro nazionale delle imprese o del commercio, in conformità dell’articolo 16 della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) («registro delle imprese»). La prova dello stabilimento dovrebbe inoltre essere verificata da un prestatore di servizi fiduciari qualificato mediante un certificato in conformità del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(5)La condizione di persona fisica o giuridica del fornitore dovrebbe essere interpretata secondo la legislazione nazionale. È opportuno che i fornitori eseguano il processo di verifica elettronica al fine di dimostrare la loro identità e il loro stabilimento nell’Unione per registrare i modelli di prodotti prima di immetterne qualsiasi unità sul mercato dell’Unione.

(6)Ai fini della registrazione in EPREL le persone fisiche dovrebbero essere considerate fornitori solo se dimostrano di esercitare un’attività economica compatibile con l’immissione di prodotti sul mercato dell’Unione e di essere stabilite nell’Unione. Per le persone fisiche che agiscono in qualità di fornitori, le firme elettroniche qualificate in conformità del regolamento (UE) n. 910/2014 possono essere accettate come mezzo per superare il processo di verifica elettronica dei fornitori. Tuttavia, poiché le firme elettroniche qualificate non dimostrano lo stabilimento delle persone fisiche in uno Stato membro, queste ultime dovrebbero comunque dimostrare di essere stabilite nell’Unione per l’esercizio della loro attività professionale. A tal fine dovrebbe valere l’iscrizione nel registro delle imprese o del commercio di uno Stato membro o nel registro di un’associazione professionale che consente loro di esercitare la professione, purché un’autorità competente o un fornitore di servizi fiduciari qualificato possano confermarla.

(7)La firma elettronica qualificata della persona fisica che agisce in qualità di rappresentante legale di una persona giuridica non dovrebbe essere accettabile per verificare che la persona giuridica agisce in qualità di fornitore perché non dimostra che la persona giuridica è stabilita nell’Unione. La norma EN 319 412-1 contiene la sintassi e la semantica per i sigilli elettronici qualificati e per le firme qualificate di cui al regolamento (UE) n. 910/2014.

(8)È auspicabile che i prestatori di servizi fiduciari qualificati abbiano un tempo ragionevole, a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento, per adeguare, se occorre, le procedure e i software che servono a generare i certificati qualificati dei sigilli elettronici contenenti le informazioni necessarie a verificare sia l’identità dei fornitori sia il loro stabilimento nell’UE. Trascorso tale periodo di tempo è opportuno accettare per il processo di verifica EPREL solo i certificati qualificati dei sigilli elettronici che contengono la prova dello stabilimento nell’Unione. Se la persona giuridica rientra nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2017/1132, il numero di iscrizione e l’identificativo del registro dovrebbero corrispondere all’identificativo unico europeo (European unique identifier, EUID) utilizzato nel sistema di interconnessione dei registri di cui alla suddetta direttiva, noto anche come sistema di interconnessione dei registri delle imprese (Business Registers Interconnection System, BRIS) (6).

(9)È opportuno fissare un secondo termine posteriore per consentire alle persone giuridiche che avevano già completato la verifica, anche volontariamente prima della data di applicazione del presente regolamento, con un sigillo elettronico qualificato non contenente il numero di iscrizione in un registro nazionale delle imprese, di fornire un nuovo sigillo elettronico qualificato corroborato da un certificato qualificato di sigillo elettronico che invece lo contiene. Scaduto questo secondo termine, i fornitori che non hanno dimostrato di essere stabiliti nell’Unione dovrebbero diventare «fornitori non verificati».

(10)Ai fini della sicurezza e dell’affidabilità delle informazioni messe a disposizione da EPREL, qualsiasi modello di prodotto registrato da una persona che permane non verificata dopo il termine previsto dal presente regolamento, o che diventa non verificata ai sensi del presente regolamento, non dovrebbe figurare tra i risultati della ricerca sul sito web pubblico di EPREL. Quando si scansiona il codice QR sull’etichetta relativa a tale modello dovrebbe comparire un messaggio che informa di questa situazione. Il modello dovrebbe rimanere visibile nella parte dedicata alla conformità, in cui le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri possono vedere anche lo stato del fornitore.

Per saperne di più:

Tratto da:

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EurLex

Foto:

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