LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
1.PROCEDURA
1.1.Apertura
(1)Il 30 marzo 2023 la Commissione europea ("Commissione") ha aperto un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell'Unione di polietilene tereftalato ("PET") originario della Repubblica popolare cinese ("paese interessato", "Cina" o "RPC") a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ("regolamento di base") (1). La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2) ("avviso di apertura").
(2)La Commissione ha aperto l'inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 14 febbraio 2023 da PET Europe ("denunciante"). La denuncia è stata presentata per conto dell'industria dell'Unione del PET ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza del dumping e della conseguente minaccia di pregiudizio sufficienti a giustificare l'apertura dell'inchiesta.
1.2.Registrazione
(3)Come indicato ai considerando 3 e 4 del regolamento provvisorio, la Commissione ha deciso di non registrare le importazioni di PET originario della RPC a norma dell'articolo 14, paragrafi 5 e 5 bis, del regolamento di base.
(4)Nelle sue osservazioni sulla divulgazione provvisoria delle informazioni, il denunciante ha sostenuto che, al considerando 3 del regolamento provvisorio, la Commissione ha confuso la decisione relativa alla registrazione con l'applicazione retroattiva. La Commissione ha indicato l'assenza di un aumento delle importazioni come motivo per non disporre la registrazione. Il denunciante ha sostenuto che si tratta di un criterio pertinente per l'articolo 10, paragrafo 4 (imposizione retroattiva) e non per l'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. Secondo il denunciante, la Commissione ha pertanto commesso un errore nell'applicazione del regolamento di base.
(5)Si osserva che in effetti l'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base non fa esplicito riferimento all'articolo 10, paragrafo 4, dello stesso regolamento. Tuttavia l'articolo 14, paragrafo 5, indica chiaramente che la registrazione delle importazioni è finalizzata alla successiva applicazione di misure nei confronti di tali importazioni. Pertanto, per giustificare la registrazione delle importazioni a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, devono esistere elementi di prova sufficienti a dimostrare che le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base possono essere soddisfatte. L'argomentazione del denunciante è dunque respinta.
1.3.Misure provvisorie
(6)In conformità dell'articolo 19 bis del regolamento di base, il 31 ottobre 2023 la Commissione ha trasmesso alle parti una sintesi dei dazi provvisori proposti e il calcolo dettagliato dei margini di dumping e dei margini sufficienti per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione. Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull'esattezza dei calcoli entro tre giorni lavorativi. Non sono pervenute osservazioni sull'esattezza dei calcoli.
(7)Con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2659 della Commissione (3) ("regolamento provvisorio") il 27 novembre 2023 la Commissione ha istituito dazi antidumping provvisori sulle importazioni di PET originario della RPC.
1.4.Fase successiva della procedura
(8)In seguito alla divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali sono state istituite le misure antidumping provvisorie ("divulgazione provvisoria delle informazioni"), il denunciante, i produttori esportatori e la loro associazione, gli utilizzatori e un importatore indipendente hanno presentato osservazioni.
(9)Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. Si sono svolte audizioni con Svepol e PET Europe.
(10)La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive. Per giungere alle risultanze definitive, la Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e, ove opportuno, ha riveduto le conclusioni provvisorie. Per disporre di dati più completi sui prezzi di vendita, sul costo di produzione e sulla redditività dell'Unione nel periodo successivo al periodo dell'inchiesta, è stato chiesto ai produttori dell'Unione inclusi nel campione di fornire dati supplementari. Tutti i produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno presentato le informazioni richieste.
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