Decisione d’Esecuzione (UE) 2024/837 del Consiglio del 26 febbraio 2024.

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IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (1), in particolare l’articolo 19,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)La decisione di esecuzione 2020/1674/UE del Consiglio (2) ha autorizzato la Svezia ad applicare fino al 31 dicembre 2023 un’aliquota d’imposta ridotta sull’energia elettrica fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto, diverse dalle imbarcazioni private da diporto («energia elettrica erogata da impianti di terra»), a norma dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE.

(2)Con lettera del 5 aprile 2023 la Svezia ha chiesto l’autorizzazione a continuare ad applicare sull’energia elettrica erogata da impianti di terra un’aliquota d’imposta ridotta, a norma dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE, fino al 31 dicembre 2027. Le autorità svedesi hanno fornito ulteriori informazioni con lettera del 19 ottobre 2023.

(3)Applicando un’aliquota d’imposta ridotta sull’energia elettrica erogata da impianti di terra, la Svezia intende continuare a promuovere l’uso di questo tipo di energia elettrica. L’uso di questo tipo di energia elettrica consente di soddisfare il fabbisogno delle navi ormeggiate in un porto in modo meno dannoso sotto il profilo ambientale rispetto all’utilizzo di combustibili bunker.

(4)Nella misura in cui aiuta a evitare le emissioni di inquinanti atmosferici derivanti dall’uso di combustibili bunker, il ricorso all’energia elettrica erogata da impianti di terra contribuisce a migliorare localmente la qualità dell’aria nelle città portuali nonché a ridurre i livelli di rumore. Si prevede pertanto che la misura contribuirà al conseguimento degli obiettivi delle politiche dell’Unione in materia di ambiente, salute e clima.

(5)La concessione dell’autorizzazione alla Svezia ad applicare un’aliquota d’imposta ridotta sull’energia elettrica erogata da impianti di terra non eccede quanto necessario per incrementare l’utilizzo di questo tipo di energia elettrica, poiché nella maggior parte dei casi la produzione di energia elettrica a bordo continuerà a rappresentare l’alternativa più competitiva. Per la stessa ragione, a causa dell’attuale scarsa penetrazione nel mercato della tecnologia in questione, è poco probabile che l’applicazione di tale aliquota d’imposta ridotta determini significative distorsioni della concorrenza mentre è in vigore e, pertanto, non pregiudicherebbe il corretto funzionamento del mercato interno.

(6)A norma dell’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, ciascuna autorizzazione concessa a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, della stessa deve essere limitata nel tempo. Per garantire che il periodo di autorizzazione sia sufficientemente lungo da non dissuadere gli operatori economici interessati dall’effettuare i necessari investimenti, è opportuno concedere l’autorizzazione fino al 31 dicembre 2027. Tuttavia, tale autorizzazione dovrebbe cessare di applicarsi dalla data di applicazione di eventuali disposizioni generali modificate sulle agevolazioni fiscali per l’energia elettrica erogata da impianti di terra adottate dal Consiglio ai sensi dell’articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, qualora tali disposizioni diventino applicabili prima del 31 dicembre 2027.

(7)Per fornire certezza giuridica agli operatori portuali e agli armatori ed evitare un potenziale aumento dell’onere amministrativo per i distributori e i ridistributori di energia elettrica, è opportuno garantire che la Svezia possa continuare ad applicare un’aliquota d’imposta ridotta sull’energia elettrica erogata da impianti di terra. È pertanto opportuno concedere l’autorizzazione richiesta con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2024, così da garantire la continuità con le disposizioni precedenti di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2020/1674. Prevedendo l’applicazione a partire da una data anteriore all’entrata in vigore della misura speciale, si rispettano le legittime aspettative degli operatori del mercato e dei privati cittadini, in quanto la misura speciale non ne intacca i diritti e gli obblighi.

(8)La presente decisione non pregiudica l’applicazione delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Si autorizza la Svezia ad applicare un’aliquota d’imposta ridotta sull’energia elettrica fornita direttamente alle navi ormeggiate in un porto («energia elettrica erogata da impianti di terra»), diverse dalle imbarcazioni private da diporto, a condizione che siano rispettati i livelli minimi di tassazione di cui all’articolo 10 della direttiva 2003/96/CE.

Articolo 2

La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.

Tuttavia, qualora il Consiglio, deliberando a norma dell’articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, stabilisca disposizioni generali modificate relative alle agevolazioni fiscali applicabili all’energia elettrica erogata da impianti di terra, la presente decisione cessa di applicarsi il giorno dell’entrata in vigore di tali disposizioni.

Articolo 3

Il Regno di Svezia è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2024

Per il Consiglio

Il presidente

D. CLARINVAL

Tratto da:

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EurLex

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