IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 83, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)La convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961, modificata dal protocollo del 1972 («convenzione sugli stupefacenti»), è entrata in vigore l’8 agosto 1975.
(2)A norma dell’articolo 3 della convenzione sugli stupefacenti, la commissione Stupefacenti può decidere di aggiungere sostanze alle tabelle di tale convenzione. Può apportare modifiche alle tabelle solo conformemente alle raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), ma può anche decidere di non apportare le modifiche raccomandate dall’OMS.
(3)La convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971 («convenzione sulle sostanze psicotrope») è entrata in vigore il 16 agosto 1976.
(4)A norma dell’articolo 2 della convenzione sulle sostanze psicotrope, la commissione Stupefacenti può decidere di aggiungere sostanze alle tabelle di tale convenzione o di eliminarle, sulla base delle raccomandazioni dell’OMS. La commissione Stupefacenti dispone di ampi poteri discrezionali nel prendere in considerazione fattori economici, sociali, giuridici, amministrativi e di altro tipo, ma non può agire in modo arbitrario.
(5)Le modifiche delle tabelle della convenzione sugli stupefacenti e della convenzione sulle sostanze psicotrope hanno ripercussioni dirette sull’ambito di applicazione del diritto dell’Unione in materia di controllo degli stupefacenti. La decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio (1) si applica alle sostanze elencate nelle tabelle di tali convenzioni. Di conseguenza, qualsiasi modifica delle tabelle delle convenzioni in questione è incorporata direttamente nelle norme comuni dell’Unione.
(6)La commissione Stupefacenti, alla 67a sessione il cui svolgimento è previsto dal 14 al 22 marzo 2024 a Vienna, dovrà decidere sull’aggiunta di cinque nuove sostanze alle tabelle della convenzione sugli stupefacenti e della convenzione sulle sostanze psicotrope.
(7)L’Unione non è parte né della convenzione sugli stupefacenti né della convenzione sulle sostanze psicotrope. Ha lo status di osservatore senza diritto di voto in seno alla commissione Stupefacenti, in cui, alla 67a sessione, siederanno 13 Stati membri con diritto di voto (2). È necessario che il Consiglio autorizzi tali Stati membri ad esprimere la posizione dell’Unione relativamente all’inclusione di sostanze nelle tabelle a norma di tali convenzioni, poiché tali decisioni sull’aggiunta di nuove sostanze a tali tabelle rientrano nell’ambito della competenza dell’Unione.
(8)L’OMS ha raccomandato di aggiungere una nuova sostanza alla tabella I della convenzione sugli stupefacenti, tre nuove sostanze alla tabella II della convenzione sulle sostanze psicotrope e una nuova sostanza alla tabella IV della convenzione sulle sostanze psicotrope.
(9)Tutte le sostanze esaminate dal comitato di esperti dell’OMS sulla tossicodipendenza, e di cui l’OMS raccomanda l’inclusione nelle tabelle, sono monitorate dall’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (EMCDDA) quali nuove sostanze psicoattive ai sensi del regolamento (CE) n. 1920/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
(10)Secondo la valutazione del comitato di esperti sulla tossicodipendenza, il bromazolam (nome IUPAC: 8-bromo-1-metil-6-fenil-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepina) è una benzodiazepina con una potenza relativamente alta. Il bromazolam era stato precedentemente esaminato dal comitato di esperti sulla tossicodipendenza nel corso della sua 45a riunione ed era stato sottoposto a sorveglianza. Il bromazolam non ha alcun uso terapeutico noto né ha ricevuto un’autorizzazione all’immissione in commercio. Sussistono prove sufficienti del fatto che il bromazolam sia o possa verosimilmente essere oggetto di abuso e che possa costituire un problema di salute pubblica e sociale che ne giustifica l’assoggettamento al controllo internazionale. L’OMS raccomanda pertanto che il bromazolam sia incluso nella tabella IV della convenzione sulle sostanze psicotrope.
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