IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1)Conformemente alla decisione (UE) 2023/ 2209 del Consiglio (2), l’accordo sull’agevolazione degli investimenti sostenibili tra l’Unione europea e la Repubblica d’Angola («accordo») è stato firmato in data 17 novembre 2023, con riserva della sua conclusione in una data successiva.
(2)Conformemente all’articolo 55 dell’accordo, all’interno dell’Unione questo non conferisce alle persone diritti o impone loro obblighi diversi da quelli istituiti tra le parti a norma del diritto internazionale pubblico.
(3)È opportuno approvare l’accordo a nome dell’Unione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’accordo sull’agevolazione degli investimenti sostenibili tra l’Unione europea e la Repubblica d’Angola («accordo») (3) è approvato a nome dell’Unione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista all’articolo 57, paragrafo 2, dell’accordo (4).
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2024
Per il Consiglio
Il presidente
A. VERLINDEN
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