IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (1), in particolare l’articolo 19,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)La decisione di esecuzione (UE) 2023/1197 del Consiglio (2) ha autorizzato la Polonia ad applicare aliquote di accisa ridotte all’olio combustibile pesante, al gas naturale, al carbone e al coke utilizzati come combustibili per riscaldamento in applicazione dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE. Tale autorizzazione è scaduta il 30 giugno 2023.
(2)Con lettera del 30 giugno 2023 la Polonia ha chiesto l’autorizzazione a continuare ad applicare aliquote di accisa ridotte all’olio combustibile pesante, al gas naturale, al carbone e al coke utilizzati come combustibili per riscaldamento in applicazione dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE che sono inferiori ai livelli minimi di tassazione di cui all’articolo 9 di tale direttiva. Le autorità polacche hanno comunicato ulteriori informazioni e chiarimenti a sostegno della richiesta l’8 settembre 2023 e il 5 e 13 ottobre 2023. L’autorizzazione è stata chiesta per un periodo di sei mesi, dal 1o luglio 2023 al 31 dicembre 2023.
(3)Secondo le autorità polacche, l’applicazione di un’aliquota d’imposta ridotta mira ad attenuare l’impatto negativo che sarebbe stato causato da un aumento del livello di tassazione dovuto a un elevato tasso di cambio tra l’euro e lo zloty, conformemente all’articolo 13 della direttiva 2003/96/CE. Tale riduzione corrisponderebbe all’importo risultante dalla differenza di cambio dopo l’adeguamento annuale effettuato a norma dell’articolo 13 di tale direttiva.
(4)L’autorizzazione richiesta non è tale da falsare la concorrenza né da ostacolare il corretto funzionamento del mercato interno. Data la breve durata e a fronte dell’eccezionalità della situazione geopolitica, l’autorizzazione richiesta è adeguata e proporzionata. L’autorizzazione concilia gli obiettivi strategici specifici di cui all’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE, in particolare la politica ambientale dell’Unione, con la necessità di garantire l’accessibilità economica dell’energia a imprese e famiglie. La riduzione d’imposta compenserebbe in parte l’aumento dei costi dell’energia e non è cumulabile con altri tipi di sgravi fiscali.
(5)La Polonia dovrebbe pertanto essere autorizzata a continuare ad applicare aliquote di accisa ridotte all’olio combustibile pesante, al gas naturale, al carbone e al coke utilizzati come combustibili per riscaldamento, come richiesto.
(6)A norma dell’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, ciascuna autorizzazione concessa a norma di tale disposizione deve essere limitata nel tempo. Tuttavia, per non pregiudicare i futuri sviluppi generali del quadro giuridico vigente, è opportuno disporre che, nel caso in cui il Consiglio, deliberando ai sensi dell’articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, adotti un sistema generale modificato di tassazione dei prodotti energetici e dell’energia elettrica con cui la presente autorizzazione non fosse compatibile, la presente autorizzazione cessi di produrre effetti alla data di entrata in vigore di tale sistema generale modificato.
(7)Per contrastare efficacemente le ripercussioni negative dei prezzi elevati dei prodotti energetici sui consumatori nel momento in cui l’impatto è stato più marcato a causa della forte inflazione e del rialzo dei prezzi, è opportuno provvedere affinché la Polonia possa applicare la riduzione d’imposta, come richiesto, a decorrere dal 1o luglio 2023.
(8)La presente decisione non pregiudica l’applicazione delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Polonia è autorizzata ad applicare aliquote di accisa ridotte all’olio combustibile pesante, al gas naturale, al carbone e al coke utilizzati come combustibili per riscaldamento al di sotto dei pertinenti livelli minimi di tassazione di cui all’articolo 9 della direttiva 2003/96/CE.
Articolo 2
La presente decisione si applica dal 1o luglio 2023 al 31 dicembre 2023.
Tuttavia, nel caso in cui il Consiglio, deliberando ai sensi dell’articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, adotti un sistema generale modificato di tassazione dei prodotti energetici e dell’energia elettrica con cui l’autorizzazione rilasciata all’articolo 1 della presente decisione non fosse compatibile, la presente decisione cessa di applicarsi il giorno in cui tale sistema modificato diventa applicabile.
Articolo 3
La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2024
Per il Consiglio
Il presidente
D. CLARINVAL
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