IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Con decisione 97/836/CE del Consiglio (1) l'Unione ha aderito all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («accordo del 1958 riveduto»). L'accordo del 1958 riveduto è entrato in vigore il 24 marzo 1998.
(2)Con decisione 2000/125/CE del Consiglio (2) l'Unione ha aderito all'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («accordo parallelo»). L'accordo parallelo è entrato in vigore il 15 febbraio 2000.
(3)Il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce le disposizioni amministrative e le prescrizioni tecniche per l'omologazione e l'immissione sul mercato di tutti i nuovi veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti. Tale regolamento incorpora i regolamenti adottati a norma dell'accordo del 1958 riveduto («regolamenti ONU») nel sistema UE di omologazione, in quanto prescrizioni per l'omologazione o alternative alla legislazione dell'Unione.
(4)A norma dell'articolo 1 dell'accordo del 1958 riveduto e dell'articolo 6 dell'accordo parallelo, il Forum mondiale dell'UNECE per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli (WP.29) può adottare proposte di modifica di regolamenti ONU, di regolamenti tecnici ONU a livello mondiale («GTR ONU») e di risoluzioni ONU, e proposte di nuovi regolamenti ONU, di nuovi GTR ONU e di nuove risoluzioni ONU riguardanti l'omologazione dei veicoli. Conformemente a tali disposizioni, il WP.29 può inoltre adottare proposte di autorizzazione all'elaborazione di modifiche ai GTR ONU o di nuovi GTR ONU e di estensione dei mandati dei GTR ONU.
(5)Dal 5 all'8 marzo 2024, nell'ambito della 192a sessione del Forum mondiale dell'UNECE per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli, il WP.29 può adottare: proposte di modifica dei regolamenti ONU n. 10, 13, 37, 45, 46, 48, 53, 54, 55, 79, 106, 107, 128, 130, 140, 148, 149, 150, 158 e 167 e una proposta concernente un nuovo regolamento ONU sul sistema di assistenza al controllo del conducente (DCAS).
(6)I regolamenti ONU avranno carattere vincolante per l'Unione e incideranno in modo determinante sul contenuto del diritto unionale nel settore dell'omologazione dei veicoli. È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di WP.29 in merito all'adozione di tali proposte.
(7)Alla luce dell'esperienza e degli sviluppi tecnici è necessario modificare o integrare le prescrizioni relative ad alcuni elementi o caratteristiche contemplati dai regolamenti ONU n. 10, 13, 37, 45, 46, 48, 53, 54, 55, 79, 106, 107, 128, 130, 140, 148, 149, 150, 158 e 167.
(8)Per tenere conto del progresso tecnico e migliorare la sicurezza è necessario che sia adottato un nuovo regolamento ONU sul sistema di assistenza al controllo del conducente (DCAS).
(9)Tali proposte sono in linea con la politica del mercato interno dell'UE in materia di industria automobilistica per quanto riguarda la sicurezza, l'automazione e le emissioni, nonché con le sue politiche in materia di trasporti, clima ed energia, e hanno un impatto molto positivo sulla competitività del settore automobilistico dell'UE e sul commercio internazionale.
(10)Alla luce di tali benefici, si suggerisce di votare a favore di tali proposte.
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