LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 328, paragrafo 1, e l’articolo 331, paragrafo 1,
visto il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (1),
vista la notifica dell’intenzione di partecipare alla cooperazione rafforzata sull’istituzione dell’EPPO, effettuata dalla Polonia con lettera del 5 gennaio 2024 integrata con lettera del 6 febbraio 2024,
considerando quanto segue:
(1)Il 3 aprile 2017 il Belgio, la Bulgaria, Cipro, la Croazia, la Finlandia, la Francia, la Germania, la Grecia, la Lituania, il Lussemburgo, il Portogallo, la Repubblica ceca, la Romania, la Slovacchia, la Slovenia e la Spagna hanno notificato al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione l’intenzione di instaurare una cooperazione rafforzata sull’istituzione dell’EPPO. Inoltre, con lettere del 19 aprile 2017, del 1o giugno 2017, del 9 giugno 2017 e del 22 giugno 2017 rispettivamente, la Lettonia, l’Estonia, l’Austria e l’Italia hanno espresso l’intenzione di partecipare all’instaurazione della cooperazione rafforzata.
(2)Il 3 aprile 2017 l’autorizzazione a procedere alla cooperazione rafforzata di cui all’articolo 20, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea (TUE) e all’articolo 329, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) è stata considerata concessa conformemente all’articolo 86, paragrafo 1, terzo comma, TFUE.
(3)Il 12 ottobre 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2017/1939 relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione dell’EPPO.
(4)Il 20 novembre 2017 il regolamento (UE) 2017/1939 è entrato in vigore.
(5)La decisione (UE) 2018/1094 della Commissione (2), del 1o agosto 2018, ha confermato la partecipazione dei Paesi Bassi alla cooperazione rafforzata sull’istituzione dell’EPPO.
(6)La decisione (UE) 2018/1103 della Commissione (3), del 7 agosto 2018, ha confermato la partecipazione di Malta alla cooperazione rafforzata sull’istituzione dell’EPPO.
(7)Conformemente all’articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2021/856 della Commissione (4), del 26 maggio 2021, l’EPPO ha assunto i suoi compiti di indagine e azione penale il 1o giugno 2021.
(8)Il 5 gennaio 2024 la Polonia ha notificato alla Commissione l’intenzione di partecipare alla cooperazione rafforzata sull’istituzione dell’EPPO.
(9)Il regolamento (UE) 2017/1939 non impone alcuna particolare condizione di partecipazione alla cooperazione rafforzata sull’istituzione dell’EPPO.
(10)Conformemente all’articolo 120, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2017/1939, l’EPPO esercita la sua competenza in relazione a qualsiasi reato rientrante in quest’ultima commesso dopo la data di entrata in vigore dello stesso regolamento (UE) 2017/1939. Conformemente all’articolo 120, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento (UE) 2017/1939, per gli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata in virtù di una decisione adottata conformemente all’articolo 331, paragrafo 1, secondo o terzo comma, TFUE, il regolamento (UE) 2017/1939 si applica a decorrere dalla data indicata nella decisione in questione.
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