IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, paragrafo 1, l’articolo 100, paragrafo 2, e l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e l’articolo 218, paragrafo 7,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1)Conformemente alla decisione (UE) 2023/1323 del Consiglio (2), l’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda («accordo») è stato firmato il 9 luglio 2023, con riserva della sua conclusione in una data successiva.
(2)A norma dell’articolo 218, paragrafo 7, del trattato è opportuno autorizzare la Commissione ad approvare, a nome dell’Unione, previa consultazione del comitato speciale designato dal Consiglio conformemente all’articolo 207, paragrafo 3, del trattato, le modifiche dell’accordo che devono essere adottate mediante una procedura semplificata a norma dell’articolo 14.4 o 18.33 o dell’articolo 24.3, lettere h) o i), dell’accordo.
(3)Conformemente all’articolo 27.6 dell’accordo, all’interno dell’Unione l’accordo non conferisce alle persone diritti o impone loro obblighi diversi da quelli istituiti tra l’Unione e la Nuova Zelanda a norma del diritto internazionale pubblico.
(4)È opportuno approvare l’accordo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda («accordo») è approvato a nome dell’Unione (3).
Articolo 2
Ai fini dell’articolo 14.4 e dell’articolo 24.3, lettera h), dell’accordo, le modifiche o le rettifiche per quanto riguarda l’allegato 14 dell’accordo sono approvate dalla Commissione a nome dell’Unione, previa consultazione del comitato speciale designato dal Consiglio conformemente all’articolo 207, paragrafo 3, del trattato.
Articolo 3
Ai fini dell’articolo 18.33 e dell’articolo 24.3, lettera i), dell’accordo, le modifiche agli allegati 18-A o 18-B dell’accordo sono approvate dalla Commissione a nome dell’Unione previa consultazione del comitato speciale designato dal Consiglio conformemente all’articolo 207, paragrafo 3, del trattato.
Articolo 4
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica di cui all’articolo 27.2, paragrafo 1, dell’accordo (4).
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2023
Per il Consiglio
Il presidente
X. MÉNDEZ BÉRTOLO
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