Decisione (UE) 2024/767 del Consiglio del 20 febbraio 2024 relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia che modifica l’accordo tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia.

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IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 113, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il quadro di riferimento per la cooperazione nell’ambito dell’accordo tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto (1) ha avuto esiti molto positivi.

(2)Il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio (2), modificato dal regolamento (UE) 2018/1541 del Consiglio (3), ha introdotto nuovi strumenti di cooperazione amministrativa nella legislazione dell’Unione.

(3)Il 26 aprile 2022 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati in vista dell’accordo tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia che modifica l’accordo tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto («accordo»).

(4)L’accordo, risultante da tali negoziati, è conforme alle direttive di negoziato adottate dal Consiglio.

(5)Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(6)È opportuno firmare l’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la firma, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia che modifica l’accordo tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto, con riserva della conclusione di detto accordo (5).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2024

Per il Consiglio

Il presidente

H. LAHBIB

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

Istockphoto (by Getty Images)

 

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