LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (1), in particolare gli articoli 157 e 232,
considerando quanto segue:
(1)L’attuazione pratica del regolamento (UE) n. 952/2013, in combinato disposto con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (2), ha dimostrato che occorre apportare alcune modifiche a tale regolamento di esecuzione al fine di adeguarlo meglio alle esigenze degli operatori economici e delle autorità doganali e di tenere conto del passaggio da documenti su supporto cartaceo all’uso di scambi elettronici di dati, per quanto riguarda i mezzi di prova della posizione doganale di merci unionali e alcuni aspetti dei regimi di transito unionale.
(2)Per quanto riguarda i mezzi di prova della posizione doganale di merci unionali, è necessario aggiornare le menzioni da indicare per le merci unionali il cui imballaggio non ha la posizione doganale di merci unionali. Inoltre, il rilascio a posteriori di tali mezzi di prova dovrebbe essere autorizzato solo in casi debitamente giustificati ed è necessario specificare il periodo durante il quale tali mezzi di prova possono essere rilasciati a posteriori.
(3)A norma dell’articolo 128 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, (3) l’agevolazione per il rilascio di un documento T2L o T2LF permette di derogare all’approvazione di tale documento T2L o T2LF con la prova della posizione doganale di merci unionali. Tale agevolazione dovrebbe applicarsi unicamente nello Stato membro in cui l’emittente ha ottenuto l’autorizzazione a rilasciare il documento T2L o T2LF a norma dell’articolo 128 del regolamento delegato (UE) 2015/2446. Tali prove devono essere registrate nel sistema di prova della posizione unionale delle merci (PoUS) nell’ambito del CDU di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione (4).
(4)Inoltre, è opportuno precisare che il documento T2L o T2LF può essere utilizzato una sola volta, ovvero per la prima presentazione delle merci al fine di determinare la loro posizione doganale di merci unionali, e che per le merci rimanenti, in caso di utilizzazione parziale dei mezzi di prova della posizione doganale di merci unionali, deve essere rilasciato un nuovo mezzo di prova.
(5)Per rispondere meglio alle esigenze economiche attuali, la persona che presenta le merci all’ufficio doganale di partenza dovrebbe essere autorizzata, al pari del titolare del regime, a chiedere all’ufficio doganale di partenza di fornire loro un documento di accompagnamento transito o un documento di accompagnamento transito/sicurezza.
(6)Per garantire un approccio agevolato ma armonizzato in tutta l’Unione e nei paesi di transito comune, i trasbordi di container e di unità di trasporto intermodale simili dovrebbero essere esclusi, a determinate condizioni, dall’elenco degli incidenti che richiedono un intervento doganale.
(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale.
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