LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (1), in particolare l’articolo 156, lettere a), b) e d), l’articolo 160 e l’articolo 253, lettera b),
considerando quanto segue:
(1)L’attuazione del regolamento (UE) n. 952/2013 in combinato disposto con il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (2) ha dimostrato che sono necessarie alcune modifiche a tale regolamento delegato per rispondere meglio alle esigenze degli operatori economici e delle autorità doganali per quanto concerne la prova della posizione doganale di merci unionali e le formalità doganali applicabili durante il trasbordo delle merci.
(2)Al fine di precisare i casi specifici in cui le merci unionali possono circolare, senza essere soggette a un regime doganale, da un punto all’altro del territorio doganale dell’Unione e temporaneamente fuori da tale territorio senza che muti la loro posizione doganale, è necessario confermare che la presunzione di posizione unionale implica che, sebbene le merci possano temporaneamente lasciare il territorio doganale dell’Unione attraverso le acque o lo spazio aereo internazionali, non è autorizzato uno scalo al di fuori del territorio doganale dell’Unione.
(3)Il concetto di emittente autorizzato mira a semplificare le formalità relative alla prova della posizione doganale di merci unionali esclusivamente. In vista dell’introduzione del sistema elettronico relativo alla prova della posizione unionale (PoUS) di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione (3), è necessario rafforzare le condizioni per tali autorizzazioni.
(4)Al fine di semplificare le formalità doganali applicabili ai dispositivi elettronici di rilevamento del carico, i dispositivi di sicurezza e di localizzazione che possono essere collocati all’interno degli imballaggi o ad essi collegati, che sono dichiarati per l’ammissione temporanea o riesportati, dovrebbero beneficiare di formalità doganali semplificate. È altresì importante garantire che tali dispositivi beneficino dell’esenzione totale dai dazi all’importazione quando sono dichiarati per l’ammissione temporanea. Tale esenzione totale dovrebbe applicarsi anche agli imballaggi importati pieni e destinati alla riesportazione, vuoti o pieni, quando recano marchi indelebili e inamovibili che identificano una persona stabilita all’interno o al di fuori del territorio doganale dell’Unione, in quanto tali imballaggi beneficiano anche delle stesse formalità doganali semplificate quando sono dichiarati per l’ammissione temporanea o la riesportazione.
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