IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,
vista la decisione (PESC) 2024/628 del 19 febbraio 2024 del Consiglio che modifica la posizione comune 2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (1),
vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)La decisione (CE) n. 2580/2001 (2) del Consiglio attua la posizione comune 2001/931/PESC (3).
(2)Il 19 febbraio 2024 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2024/628, con cui ha modificato la posizione comune 2001/931/PESC introducendovi un’esenzione umanitaria in conformità della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2664 (2022), un ulteriore meccanismo di deroga per le organizzazioni e soggetti coinvolti in attività umanitaire che non possono avvalersi di tale esenzione e una clausola di riesame in relazione a tali eccezioni.
(3)Le misure in questione rientrano nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, pertanto, al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione.
(4)È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2580/2001,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2580/2001 sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«3. L’articolo 2, paragrafi 1 e 2, non si applica alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari a garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali laddove l’aiuto sia prestato e l’altra attività sia svolta:
a)dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;
b)da organizzazioni internazionali;
c)da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;
d)da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari;
e)da organizzazioni e agenzie alle quali l’Unione ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario o che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro conformemente alle procedure nazionali;
f)da agenzie specializzate degli Stati membri;
g)da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti di cui alle lettere da a) a f), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste.
4.Fatto salvo il paragrafo 3, e in deroga all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che la disponibilità di tali fondi o risorse economiche è necessaria per garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali.
5.In assenza di una decisione sfavorevole, di una richiesta di informazioni o di una comunicazione di un termine ulteriore da parte dell’autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda di autorizzazione ai sensi del paragrafo 4, l’autorizzazione si considera concessa.
6.Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente articolo entro quattro settimane dal rilascio di tale autorizzazione.
7.I paragrafi 3 e 4 sono riesaminati almeno ogni 12 mesi o su richiesta urgente di uno Stato membro, dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza o della Commissione a seguito di un cambiamento sostanziale della situazione.
8.Il paragrafo 3 si applica fino al 22 febbraio 2025.».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2024
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
Tratto da:
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