IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1)La comunicazione della Commissione, dell’11 dicembre 2019, sul Green Deal europeo ha lanciato una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l’Unione in una società giusta e prospera, dotata di un’economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva. Tale comunicazione ribadisce l’intenzione della Commissione di rendere l’Europa il primo continente climaticamente neutro e a inquinamento zero entro il 2050 e mira a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi e dagli impatti legati all’ambiente, garantendo nel contempo una transizione inclusiva, equa e giusta, senza lasciare indietro nessuno. Inoltre l’Unione è impegnata a garantire la piena attuazione del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e dell’ottavo programma di azione per l’ambiente, istituito dalla decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), nonché a favore dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e dei suoi obiettivi di sviluppo sostenibile.
(2)Lo strato di ozono protegge gli esseri umani e altri esseri viventi dalle radiazioni ultraviolette dannose del sole. È scientificamente assodato che le continue emissioni di sostanze che riducono lo strato di ozono causano danni significativi allo strato di ozono, con ripercussioni gravi sulla salute umana, sugli ecosistemi, sulla biosfera, e vaste implicazioni economiche se non vi si pone rimedio.
(3)In applicazione della decisione 88/540/CEE del Consiglio (5), l’Unione è diventata parte della convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono (6) e del protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono (7) («protocollo»). Il protocollo e le successive decisioni delle parti costituiscono un insieme di misure di controllo vincolanti a livello globale destinate ad affrontare la riduzione dello strato di ozono.
(4)Il regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), assicura, tra l’altro, che l’Unione rispetti il protocollo. Nella valutazione di tale regolamento la Commissione ha concluso che le misure di controllo stabilite a norma di tale regolamento restano, in generale, adeguate allo scopo, sono efficaci e hanno contribuito in misura significativa al ripristino dell’ozono stratosferico e alla riduzione del riscaldamento climatico.
(5)Vi sono prove evidenti che le sostanze che riducono lo strato di ozono sono presenti in minore concentrazione nell’atmosfera e che l’ozono stratosferico sta iniziando a ripristinarsi. Recenti valutazioni mostrano, tuttavia, che il ripristino dello strato di ozono è ancora fragile e si prevede che il ritorno ai livelli alle concentrazioni esistenti prima del 1980 non potrà avvenire prima della metà del XXI secolo. Di conseguenza l’aumento delle radiazioni UV continua a costituire una grave minaccia per la salute e l’ambiente. Evitare il rischio di ulteriori ritardi nel ripristino dello strato di ozono resta subordinato alla garanzia della piena attuazione degli obblighi esistenti, della realizzazione di ulteriori interventi per quanto riguarda le fonti di emissione rimanenti per ridurre le emissioni e dell’adozione delle misure necessarie per affrontare eventuali sfide future in modo rapido ed efficace.
(6)La maggior parte delle sostanze che riducono lo strato di ozono presenta altresì un elevato potenziale di riscaldamento globale (global warming potential - GWP) e contribuisce all’aumento della temperatura del pianeta. Considerando le conclusioni significative della relazione speciale del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico del 2021, il presente regolamento dovrebbe garantire tutti gli sforzi possibili per ridurre le emissioni di sostanze che riducono lo strato di ozono. La riduzione delle emissioni contribuisce al conseguimento dell’obiettivo dell’accordo di Parigi ai sensi della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) («accordo di Parigi») (9): mantenere l’aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e proseguire l’azione volta a limitare tale aumento persino a 1,5 °C.
(7)Al fine di aumentare la consapevolezza sul GWP delle sostanze che riducono lo strato di ozono, oltre al potenziale di riduzione dell’ozono (ozone-depleting potential - ODP) di tali sostanze, nel presente regolamento dovrebbe essere elencato anche il rispettivo GWP.
(8)Il regolamento (CE) n. 1005/2009 e i precedenti atti giuridici dell’Unione hanno stabilito misure di controllo più rigorose rispetto a quelle previste dal protocollo, prevedendo norme di importazione ed esportazione più restrittive.
(9)Ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2009, la produzione e l’immissione sul mercato di sostanze che riducono lo strato di ozono sono state gradualmente eliminate per quasi tutti gli usi. È stata inoltre vietata l’immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature che contengono sostanze che riducono lo strato di ozono o il cui funzionamento dipende da tali sostanze, tranne alcuni casi nei quali l’uso di tali sostanze è ancora consentito. Anche dopo l’eliminazione graduale delle sostanze che riducono lo strato di ozono, a determinate condizioni, è necessario continuare a consentire deroghe per determinati usi laddove non siano ancora disponibili alternative.
(10)Nel 2021 la produzione nell’Unione di sostanze che riducono lo strato di ozono è stata superiore a quella dei dieci anni precedenti, con un aumento del 27 % tra il 2020 e il 2021. Secondo la relazione dell’Agenzia europea dell’ambiente intitolata «Ozone-Depleting Substances 2022» (Sostanze che riducono lo strato di ozono 2022), il 90 % di tale aumento è dovuto all’uso di tali sostanze come materie prime, che è cresciuto dell’11 % tra il 2020 e il 2021. Benché una deroga per le sostanze che riducono lo strato di ozono utilizzate come materie prime nella produzione chimica di determinati beni, compresi i prodotti farmaceutici, sia giustificata alla luce dei bassi tassi di emissione e della mancanza di altre opzioni praticabili, è importante valutare periodicamente la disponibilità di alternative nonché gli effettivi livelli di emissione degli usi esistenti di tali sostanze come materie prime. La Commissione dovrebbe, se del caso, adottare atti delegati al fine di stilare un elenco dei processi di produzione chimica per i quali è vietato l’uso di sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I come materie prime. Gli atti delegati dovrebbero tenere conto della disponibilità di alternative tecnicamente ed economicamente praticabili, sulla base delle valutazioni tecniche effettuate a norma del protocollo, in particolare delle relazioni quadriennali e di altre relazioni tecniche elaborate dai comitati di valutazione a norma del protocollo, che comprendono valutazioni delle alternative disponibili agli usi esistenti di tali sostanze come materie prime e dei livelli di emissione di tali usi, e che forniscono una base sufficiente per decidere se vietare o meno usi specifici di tali sostanze come materie prime. Qualora non siano disponibili tali valutazioni effettuate a norma del protocollo, la Commissione dovrebbe procedere a una propria valutazione sulla base dei dati tecnici sugli usi esistenti di tali sostanze come materie prime, sulle relative emissioni e sul loro impatto sullo strato di ozono e sul clima, nonché sulla disponibilità di alternative tecnicamente ed economicamente praticabili, e dovrebbe adottare, se del caso e sulla base di tale valutazione, un atto delegato per stilare l’elenco dei processi di produzione chimica per i quali è vietato l’uso di sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I come materie prime. L’elenco può essere aggiornato alla luce delle conclusioni delle relazioni quadriennali elaborate dai comitati di valutazione a norma del protocollo o della valutazione della Commissione.
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