Regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 febbraio 2024 sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la Direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il Regolamento (UE) n. 517/2014.

Giustizia istockphoto 1491771681 612x612

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)Il Green Deal europeo, di cui alla comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019, ha lanciato una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l'Unione in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva. Tale comunicazione ribadisce l'intenzione della Commissione di rendere l'Europa il primo continente climaticamente neutro e a inquinamento zero entro il 2050 e mira a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze, assicurando nel contempo una transizione inclusiva, equa e giusta, senza lasciare indietro nessuno. Inoltre l'Unione si impegna a garantire la piena attuazione del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e dell'ottavo programma di azione per l'ambiente, istituito dalla decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), ed è impegnata a favore dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e dei suoi obiettivi di sviluppo sostenibile.

(2)I gas fluorurati a effetto serra sono sostanze chimiche di origine antropica che sono gas a effetto serra molto potenti, spesso diverse migliaia di volte più potenti dell'anidride carbonica (CO2). Insieme alla CO2, al metano e all'ossido di azoto, i gas fluorurati a effetto serra appartengono al gruppo di emissioni di gas a effetto serra oggetto dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (United Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC) («accordo di Parigi») (5). Oggi le emissioni di gas fluorurati a effetto serra nell'Unione rappresentano il 2,5 % delle emissioni totali di gas a effetto serra e sono raddoppiate tra il 1990 e il 2014, contrariamente alle altre emissioni di gas a effetto serra che sono diminuite.

(3)Il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) è stato adottato per invertire l'aumento delle emissioni di gas fluorurati. Come concluso nella valutazione predisposta dalla Commissione, il regolamento (UE) n. 517/2014 ha portato a una riduzione su base annua delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra. Dal 2015 al 2019 la fornitura di idrofluorocarburi (hydrofluorocarbons – HFC) è diminuita del 37 % in tonnellate metriche e del 47 % in tonnellate di CO2 equivalente. Per molti tipi di apparecchiature che tradizionalmente usavano gas fluorurati a effetto serra si è inoltre riscontrato un chiaro passaggio all'uso di alternative con minore potenziale di riscaldamento globale (global warming potential – GWP), fra cui le alternative naturali (ad esempio aria, CO2, ammoniaca, idrocarburi e acqua).

(4)Il gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) conclude nella sua relazione speciale del 2021 che sarebbe necessario ridurre le emissioni di gas fluorurati a effetto serra in una percentuale fino al 90 % entro il 2050 a livello mondiale rispetto al 2015. In risposta all'urgenza dell'azione per il clima, l'Unione ha aumentato l'ambizione climatica mediante il regolamento (UE) 2021/1119. Tale regolamento stabilisce l'obiettivo vincolante dell'Unione di riduzione interna delle emissioni nette di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 e l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica all'interno dell'Unione al più tardi entro il 2050. L'Unione ha altresì aumentato l'iniziale contributo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra determinato a livello nazionale nel quadro dell'accordo di Parigi, passando da almeno il 40 % entro il 2030 ad almeno il 55 %. Tuttavia la valutazione del regolamento (UE) n. 517/2014 indica che le riduzioni di emissioni previste entro il 2030 in base agli obiettivi climatici dell'Unione ormai superati non saranno conseguite.

(5)A causa dell'aumento globale delle emissioni di HFC, le parti del protocollo di Montreal del 1987 relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono («protocollo») hanno deciso nel 2016, con l'emendamento del protocollo ( «emendamento di Kigali»), approvato, a nome dell'Unione, con decisione (UE) 2017/1541 del Consiglio (7), di diminuire gradualmente gli HFC riducendone la produzione e il consumo di oltre l'80 % nei prossimi 30 anni. Ciò implica che ciascuna parte deve rispettare un calendario di riduzione della produzione e del consumo di HFC, prevedere un sistema di licenze d'importazione e di esportazione e comunicare informazioni sugli HFC. Si stima che l'emendamento di Kigali da solo consentirà di evitare fino a 0,4 oC di ulteriore riscaldamento entro la fine di questo secolo.

(6)È importante che il presente regolamento assicuri che l'Unione ottemperi a lungo termine agli obblighi internazionali che le incombono in virtù dell'emendamento di Kigali, in particolare per quanto riguarda la riduzione del consumo e della produzione di HFC e gli obblighi di informazione e di licenza, in particolare introducendo la diminuzione graduale della produzione e aggiungendo misure di riduzione quanto all'immissione di HFC sul mercato dopo il 2030.

(7)Alcuni gas fluorurati a effetto serra soggetti al presente regolamento sono sostanze perfluoro e polifluoro alchiliche (PFAS) o sostanze di cui sia comprovata o sospettata la degradazione in PFAS. Le PFAS sono sostanze chimiche resistenti alla degradazione e che possono avere effetti negativi sulla salute e sull'ambiente. In linea con il principio di precauzione, le imprese dovrebbero considerare la possibilità di utilizzare alternative, ove disponibili, meno dannose per la salute, l'ambiente e il clima. Nel 2023 è stata presentata all'Agenzia europea per le sostanze chimiche, ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), una proposta volta a limitare la produzione, l’immissione sul mercato e l'uso delle PFAS, compresi i gas fluorurati a effetto serra. Nel valutare le potenziali restrizioni alle PFAS, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero tenere conto della disponibilità di tali alternative.

(8)Ai fini della coerenza con gli obblighi previsti dal protocollo, è opportuno calcolare il potenziale di riscaldamento globale degli HFC come potenziale di riscaldamento globale in 100 anni di un chilogrammo di gas rispetto a un chilogrammo di CO2 sulla base della quarta relazione di valutazione adottata dall'IPCC. Per altri gas fluorurati a effetto serra dovrebbe essere usata la sesta relazione di valutazione dell'IPCC. Data l'importanza di ridurre rapidamente le emissioni di gas a effetto serra per mantenere a portata l'obiettivo di riscaldamento globale di 1,5°C fissato dall'accordo di Parigi, il potenziale di riscaldamento globale in 20 anni dei gas a effetto serra è sempre più rilevante. A tal proposito, ove disponibile, dovrebbe essere fornito il potenziale di riscaldamento globale in 20 anni per dare informazioni più esaurienti sugli impatti climatici delle sostanze oggetto del presente regolamento. La Commissione dovrebbe sensibilizzare in merito al potenziale di riscaldamento globale in 20 anni dei gas fluorurati a effetto serra.

(9)Il rilascio intenzionale di sostanze fluorurate nell'atmosfera, se illecito, costituisce una grave violazione del presente regolamento e dovrebbe essere vietato espressamente. Gli operatori e i fabbricanti di apparecchiature dovrebbero essere obbligati a prevenire, nella misura del possibile, la perdita di tali sostanze, anche controllando le perdite dalle apparecchiature di maggiore interesse. Qualora il rilascio di sostanze fluorurate sia tecnicamente necessario, gli operatori dovrebbero adottare tutte le misure tecnicamente ed economicamente praticabili per prevenire il loro rilascio nell'atmosfera, anche catturando i gas emessi.

(10)Il fluoruro di solforile è un altro gas a effetto serra molto potente che può essere emesso quando usato per fumigazione. Gli operatori che utilizzano fluoruro di solforile per la fumigazione dovrebbero documentare l'uso di misure di cattura e raccolta di tale gas o, qualora la cattura non sia tecnicamente o economicamente fattibile, dovrebbero specificarne i motivi.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

Istockphoto (by Getty Images)

 

Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?

Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:

http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it

 

together logo en

KARMA Logo

Eurodesk marchio e logo colore

areerurali

readywomen

futuroeuropa

idebate1 idebate2 idebate3

 

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore di visite

Oggi:
2399
Ieri:
27970
Settimana:
206631
Mese:
780471
Totali:
89282972
Oggi è il: 28-11-2024
Il tuo IP è: 3.16.203.27