LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l’iniziativa dei cittadini europei (1), in particolare l’articolo 6, paragrafi 2 e 3,
considerando quanto segue:
(1)Il 12 gennaio 2024 è stata presentata alla Commissione la richiesta di registrare l’iniziativa dei cittadini europei dal titolo «European Cannabis Initiative» (Iniziativa europea sulla cannabis).
(2)Tale richiesta fa seguito alla richiesta di registrazione di un’iniziativa dei cittadini europei dallo stesso titolo, presentata alla Commissione il 6 novembre 2023.
(3)Con lettera del 6 dicembre 2023 [C(2023) 8548 final], a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/788 la Commissione ha informato il gruppo di organizzatori che per la richiesta di registrazione presentata il 6 novembre 2023 erano soddisfatti i requisiti per la registrazione di cui all’articolo 6, paragrafo 3, primo comma, lettere a), d) ed e), di detto regolamento, e non era applicabile l’articolo 6, paragrafo 3, primo comma, lettera b). Tuttavia la Commissione ha comunicato anche che l’iniziativa non soddisfaceva il requisito di cui all’articolo 6, paragrafo 3, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2019/788 per il primo e il secondo dei quattro obiettivi. Il primo obiettivo chiedeva alla Commissione di «invitare gli Stati membri a promuovere politiche in materia di cannabis incentrate sui diritti umani che escludano l’imposizione di sanzioni penali e amministrative per l’uso, il possesso e la coltivazione della pianta e dei derivati da parte di adulti per scopi personali». Sebbene l’articolo 83 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) fornisca una base giuridica per stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale (compreso il traffico illecito di stupefacenti), non configurare come reato un determinato comportamento va oltre la semplice istituzione di norme minime. Analogamente, i trattati non prevedono una base giuridica adeguata che permetta di escludere sanzioni amministrative per tali comportamenti. Anche il secondo obiettivo, che chiedeva alla Commissione di «non interferire nella scelta degli Stati membri di regolamentare un mercato legale dell’uso della cannabis da parte di adulti in risposta alla situazione nazionale», esula manifestamente dalla competenza della Commissione di proporre un atto giuridico, in quanto tale obiettivo non contribuirebbe all’instaurazione ed al funzionamento del mercato interno, come richiesto dall’articolo 114 TFUE. Per quanto riguarda il terzo e il quarto obiettivo, la Commissione ha concluso che non esulano manifestamente dalla sua competenza di proporre un atto giuridico ai fini dell’applicazione dei trattati.
(4)A norma dell’articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) 2019/788, la Commissione ha pertanto informato gli organizzatori della possibilità di modificare l’iniziativa per tener conto della sua valutazione oppure di mantenere o ritirare l’iniziativa originaria conformemente all’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, del richiamato regolamento.
(5)Il 12 gennaio 2024 il gruppo di organizzatori ha presentato un’iniziativa modificata.
(6)Gli obiettivi dell’iniziativa modificata così come formulati dagli organizzatori sono tre. In primo luogo gli organizzatori invitano la Commissione a «indire un’assemblea transeuropea dei cittadini sulle politiche in materia di cannabis inquadrate in una prospettiva più ampia, ai fini seguenti: istituzione di una scala comune di sanzioni in tutta l’UE; coerenza delle politiche degli Stati membri; possibilità per i cittadini dell’UE di discutere tra loro e con le istituzioni su questo tema delicato». In secondo luogo gli organizzatori invitano alla Commissione a «favorire l’accesso alla cannabis medica sulla base delle prove scientifiche e delle esperienze dei pazienti e a consentire ai pazienti il trasporto della cannabis e dei derivati prescritti a scopi terapeutici in tutta l’UE, al fine di garantire la piena realizzazione del diritto alla salute». Gli organizzatori chiedono infine alla Commissione di «stanziare le risorse necessarie per la ricerca sugli usi terapeutici della cannabis, anche nella fitoterapia e nella medicina tradizionale, e di condividerne i risultati a livello internazionale».
(7)Il secondo e il terzo obiettivo corrispondono al terzo e al quarto obiettivo dell’iniziativa presentata il 6 novembre 2023.
(8)Un allegato apporta ulteriori dettagli sull’oggetto, gli obiettivi e il contesto dell’iniziativa modificata. Vi si afferma che l’Unione «ha gradualmente adottato posizioni comuni su approcci innovativi a politiche in materia di droghe che siano incentrate sui diritti umani» e che diversi Stati membri «hanno perseguito cambiamenti significativi nelle politiche nazionali sull’uso della cannabis per scopi non medici né scientifici». L’allegato menziona la decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio (2), affermando che «non è più in linea con gli ultimi sviluppi nel settore del controllo degli stupefacenti e non riflette le raccomandazioni internazionali e nazionali», comprese quelle contenute in una relazione del 2023 dell’Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani. Menziona inoltre la strategia dell’UE in materia di droghe e osserva che «la mancanza di progressi significativi nel contenimento degli stupefacenti illegali in Europa impone un ripensamento radicale di un approccio che dopo decenni non è riuscito a ridurre la domanda e l’offerta».
(9)La Commissione interpreta il primo obiettivo dell’iniziativa modificata come una richiesta del gruppo di organizzatori di indire un’assemblea transeuropea dei cittadini o un consesso analogo per discutere delle politiche in materia di cannabis in una prospettiva più ampia. Gli organizzatori non chiedono alla Commissione di proporre un atto giuridico dell’Unione ai fini dell’applicazione dei trattati.
(10)L’articolo 11, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea e l’articolo 1 del regolamento (UE) 2019/788 conferiscono ai cittadini dell’Unione il diritto di invitare la Commissione a presentare, nell’ambito delle sue attribuzioni, una proposta appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell’Unione ai fini dell’attuazione dei trattati.
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