IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Con decisione 82/461/CEE del Consiglio (1), entrata in vigore il 1 o novembre 1983, l’Unione ha concluso la convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica («convenzione»).
(2)Conformemente all’articolo XI della convenzione, la conferenza delle parti della convenzione («conferenza delle parti») può adottare decisioni per emendare gli allegati della convenzione.
(3)Nella sua quattordicesima riunione, che si terrà a Samarcanda, Uzbekistan, dal 12 al 17 febbraio 2024, la conferenza delle parti adotterà decisioni intese a modificare gli allegati della convenzione.
(4)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione nella conferenza delle parti, poiché le decisioni che modificano gli allegati della convenzione saranno vincolanti per l’Unione.
(5)L’Unione ha presentato una proposta per includere la focena della popolazione del Baltico centrale Phocoena phocoena nell’allegato I della convenzione. L’Unione dovrebbe approvare la propria proposta. Tali emendamenti proposti non richiederebbero alcuna modifica del diritto dell’Unione.
(6)Altre parti della convenzione hanno presentato proposte per includere le specie e sottospecie Lynx lynx balcanicus, Pelecanus thagus, Pluvianellus socialis, la popolazione dell’Africa australe di Gypaetus barbatus meridionalis, Carcharias taurus, la popolazione del Mar Mediterraneo di Aetomylaeus bovinus, la popolazione del Mar Mediterraneo di Rhinoptera marginata, Tursiops truncatus gephyreus e la popolazione del Mar Mediterraneo di Glaucostegus cemiculus, nell’allegato I della convenzone e per includere le specie Lynx lynx, Felis manul, Lama guanicoe, Tursiops truncatus gephyreus, Pelecanus thagus, Carcharias taurus, Glaucostegus cemiculus, Aetomylaeus bovinus, Rhinoptera marginata, Brachyplatystoma rousseauxii e Brachyplatystoma vaillantii nell’allegato II della convenzione.
(7)L’Unione dovrebbe approvare tutte le proposte di cui sopra in quanto scientificamente fondate, coerentemente con il proprio impegno a cooperare a livello internazionale per proteggere la biodiversità, in conformità dell’articolo 5 della convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica e in linea con le decisioni adottate in sede di conferenza delle parti di detta convenzione, compreso il quadro globale di Kunming-Montreal per la biodiversità e il relativo traguardo n. 4.
(8)La proposta relativa all’inclusione della specie Carcharias taurus nell’allegato I della convenzione richiederebbe una modifica del diritto dell’Unione, in quanto l’attuale livello di protezione di cui godono tali specie nell’Unione non soddisfa i requisiti di cui all’articolo III, paragrafo 5, della convenzione. Qualora tale modifica del diritto dell’Unione non sia entrata in vigore entro il termine di 90 giorni di cui all’articolo XI, paragrafo 6, della convenzione, la Commissione, a nome dell’Unione, deve formulare una riserva a norma dell’articolo XI, paragrafo 6, della convenzione in merito all’inclusione di tale specie nell’allegato I della convenzione.
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