LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2019/1241 stabilisce disposizioni specifiche riguardanti le misure tecniche istituite a livello regionale per le acque dell’Unione che fanno parte delle acque nordoccidentali.
(2)Il regolamento (UE) 2019/1241 è stato modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/2324 della Commissione (2) per quanto riguarda le misure correttive intese a ridurre le catture accessorie di merluzzo bianco e merlano nel Mar Celtico e ulteriori misure di selettività volte a ridurre le catture accessorie di gadidi nel Mare d’Irlanda. Le misure in questione, volte a contribuire al conseguimento degli obiettivi delle misure di conservazione, dei piani pluriennali e del piano in materia di rigetti nelle acque nordoccidentali, sono state successivamente aggiornate e prorogate per un anno dal regolamento delegato (UE) 2022/2588 della Commissione (3), che scade alla fine del 2023.
(3)Le misure correttive per gli stock con biomassa a livelli inferiori al Blim previste all’articolo 8 del regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) (piano pluriennale per le acque occidentali) restano necessarie al fine di assicurare un rapido ritorno dello stock o dell’unità funzionale in questione a livelli superiori a quelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (MSY). È pertanto opportuno prorogare di un anno le misure correttive attualmente in vigore mediante il regolamento delegato (UE) 2022/2588, al fine di continuare a ottimizzare i modelli di sfruttamento, aumentare la selettività degli attrezzi da pesca e ridurre le catture indesiderate.
(4)A seguito di una domanda presentata con lettera ufficiale dal gruppo regionale degli Stati membri operanti nelle acque nordoccidentali il 13 settembre 2023, le misure tecniche di cui all’allegato VI del regolamento (UE) 2019/1241 per alcune attività di pesca demersale e pelagica nel Mar Celtico, nel Mare d’Irlanda e nelle acque ad ovest della Scozia dovrebbero essere prorogate fino alla fine del 2024.
(5)Poiché le misure di cui al presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca delle navi dell’Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Poiché il periodo di applicazione delle misure adottate a norma del regolamento delegato (UE) 2022/2588 scade il 31 dicembre 2023, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2024 al fine di garantire la continuità giuridica.
(6)Le misure introdotte dal presente regolamento applicabili alle acque dell’Unione sono finalizzate al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 494, paragrafi 1 e 2, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (5), e tengono conto dei principi di cui all’articolo 494, paragrafo 3, di tale accordo. Esse non pregiudicano le misure applicabili nelle acque del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1241,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato VI del regolamento (UE) 2019/1241 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2024.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
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