Regolamento Delegato (UE) 2024/491 della Commissione del 30 novembre 2023 che modifica il Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 2, e l’articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2019/1241 stabilisce misure tecniche regionali specifiche per le acque dell’Unione nelle acque nordoccidentali e nelle acque sudoccidentali.

(2)Il regolamento (UE) 2019/1241 è stato modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2023/56 della Commissione (2) per quanto riguarda misure tecniche specifiche per l’occhialone (Pagellus bogaraveo) nelle sottozone CIEM da 6 a 8.

(3)Gli Stati membri hanno convenuto di riesaminare tali misure entro il 31 dicembre 2023 alla luce degli studi scientifici in corso condotti dagli Stati membri e dell’atteso parere del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) sulle possibilità di pesca per il periodo 2023-2024. Secondo il parere del CIEM del 10 giugno 2022, quando si applica l’approccio precauzionale, non dovrebbero essere effettuate catture di occhialone nelle sottozone CIEM da 6 a 8 per il periodo 2023-2024 (3). Gli studi scientifici condotti dagli Stati membri devono ancora essere completati, di conseguenza, le misure attualmente in vigore mediante il regolamento delegato (UE) 2023/56 dovrebbero essere prorogate di un anno per continuare a sostenere la ricostituzione dello stock di occhialone.

(4)Il regolamento delegato (UE) 2023/56 scade alla fine del 2023. A seguito delle domande presentate con lettere ufficiali rispettivamente il 13 settembre 2023 e il 15 settembre 2023 dal gruppo regionale degli Stati membri operanti nelle acque nordoccidentali e dal gruppo regionale degli Stati membri operanti nelle acque sudoccidentali, le misure tecniche attualmente in vigore di cui agli allegati VI e VII del regolamento (UE) 2019/1241 per l’occhialone nelle sottozone CIEM da 6 a 8 dovrebbero essere prorogate fino alla fine del 2024.

(5)Poiché le misure di cui al presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca delle navi dell’Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, Poiché il periodo di applicazione delle misure introdotte dal regolamento delegato (UE) 2023/56 scade il 31 dicembre 2023, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2024 al fine di garantire la continuità giuridica.

(6)Le misure introdotte dal presente regolamento applicabili alle acque dell’Unione sono finalizzate al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 494, paragrafi 1 e 2, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (4), e tengono conto dei principi di cui all’articolo 494, paragrafo 3, di tale accordo. Esse non pregiudicano le misure applicabili nelle acque del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1241,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati VI e VII del regolamento (UE) 2019/1241 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

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