LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (1), in particolare l’articolo 7,
considerando quanto segue:
(1)La comunicazione della Commissione su una strategia per una mobilità sostenibile e intelligente (2) individua nella diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti («ITS») un’azione chiave nel conseguimento di una mobilità multimodale connessa e automatizzata, che contribuisce quindi alla trasformazione del sistema europeo dei trasporti per raggiungere l’obiettivo di una mobilità efficiente, sicura, sostenibile, intelligente e resiliente. La strategia ha annunciato la revisione del regolamento delegato (UE) 2017/1926 della Commissione (3) per includervi l’accessibilità obbligatoria delle serie di dati dinamici, necessaria alla realizzazione degli obiettivi strategici della strategia, e la valutazione della necessità di un’azione normativa in materia di diritti e doveri dei fornitori di servizi digitali multimodali.
(2)Il Green Deal europeo (4) evidenzia il ruolo sempre più importante della mobilità multimodale automatizzata e connessa, insieme ai sistemi intelligenti di gestione del traffico resi possibili dalla digitalizzazione, e l’obiettivo di favorire nuovi servizi di mobilità e trasporto sostenibili in grado di ridurre il traffico e l’inquinamento, in particolare nelle aree urbane. Il regolamento delegato (UE) 2017/1926 sostiene la transizione verso modi di trasporto più sostenibili, tra cui modi attivi quali lo spostamento a piedi e in bicicletta. Rendendo obbligatoria l’accessibilità a set di dati dinamici e a nuovi set di dati statici, storici e osservati, come proposto dalle modifiche del regolamento delegato (UE) 2017/1926, i servizi di informazione sulla mobilità multimodale possono offrire al passeggero informazioni e servizi migliori, per dare impulso alla mobilità multimodale e ridurre le emissioni conformemente agli obiettivi definiti nel Green Deal europeo.
(3)Come indicato nella strategia europea per i dati (5), è fondamentale rendere disponibile un maggior numero di dati per far fronte alle sfide sociali, climatiche e ambientali. La strategia sottolinea i benefici che l’innovazione guidata dai dati genererà per i cittadini e propone la creazione di spazi interoperabili comuni di dati a livello dell’UE in settori strategici, tra cui uno spazio comune europeo di dati sulla mobilità. A tal riguardo, il regolamento delegato (UE) 2017/1926 contribuisce a una maggiore accessibilità e condivisione dei dati relativi alle informazioni sulla mobilità multimodale. Rendendo obbligatoria l’accessibilità ai set di dati dinamici, come proposto dalle modifiche del regolamento delegato (UE) 2017/1926, sarà reso accessibile e condiviso un maggior numero di dati, in linea con gli obiettivi della strategia europea per i dati.
(4)Ai fini della coerenza con il regolamento delegato (UE) 2022/670 della Commissione (6), e per evitare sovrapposizioni con lo stesso, è opportuno che nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2017/1926 siano aggiunte le tipologie di dati specifici sui parcheggi e siano rimosse quelle relative alle stazioni di rifornimento e di ricarica. I dati sui parcheggi, come la posizione e la disponibilità di parcheggi, le informazioni su dove e come pagare il parcheggio e quelle sulle tariffe per il parcheggio, sono considerati importanti per l’ulteriore sviluppo di servizi di informazione sulla mobilità affidabili ed è opportuno che i titolari dei dati, come le autorità dei trasporti, gli operatori dei trasporti, i gestori delle infrastrutture, i fornitori di servizi di trasporto a richiesta o gli operatori dei parcheggi, li rendano accessibili.
(5)Dovrebbe essere garantita la coerenza con le norme in materia di diritti e obblighi dei passeggeri, come le norme stabilite dai regolamenti (CE) n. 261/2004 (7), (UE) n. 1177/2010 (8), (UE) n. 181/2011 (9) e (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).
(6)È opportuno che le misure previste dal regolamento delegato (UE) 2017/1926 tengano conto, se del caso, della normativa sui dati di prossima emanazione (11).
(7)I dati continuano a fornire la base contestuale per la creazione di servizi di informazione sulla mobilità multimodale. L’accelerazione della diffusione degli ITS in tutta l’Unione necessita di un sostegno continuo sotto forma di un accesso maggiore e senza interruzioni ai dati esistenti e alle nuove tipologie di dati pertinenti alla fornitura di servizi di informazione sulla mobilità multimodale. Pertanto i dati storici sulla mobilità e sul traffico, in particolare per calcolare i ritardi medi, e i dati osservati sui ritardi e sulle cancellazioni nonché le informazioni sui parcheggi sono importanti e dovrebbero essere resi accessibili al fine di migliorare i servizi di informazione sulla mobilità multimodale e facilitare la mobilità dei passeggeri. Per quanto riguarda i dati storici e osservati sulla mobilità e sul traffico, dovrebbero essere condivisi solo i dati pertinenti al miglioramento dei servizi di informazione sulla mobilità multimodale. I dati osservati sui ritardi e sulle cancellazioni, connessi alle norme sui diritti e gli obblighi dei passeggeri, possono inoltre consentire ai fornitori di servizi di informare i passeggeri in merito al loro diritto alla compensazione pecuniaria. In tale contesto, è opportuno che i titolari dei dati condividano anche i motivi dei ritardi o delle cancellazioni, così da consentire la valutazione del diritto alla compensazione pecuniaria. Poiché lo scopo della condivisione dei dati osservati è legato ai diritti dei passeggeri relativi a una compensazione pecuniaria in caso di ritardo o cancellazione, solo i dati sull’orario di arrivo o di partenza, o su entrambi, e, ove possibile, i motivi dei ritardi o delle cancellazioni dovrebbero essere resi accessibili attraverso il punto di accesso nazionale di cui all’articolo 3, e non qualsiasi dato operativo raccolto durante il viaggio. È opportuno che i titolari dei dati li conservino per un periodo di tempo adeguato corrispondente ai diritti dei passeggeri stabiliti nella normativa dell’Unione pertinente di cui al considerando 5.
(8)Per quanto riguarda lo scambio di dati statici, storici, osservati e dinamici sulla mobilità e sul traffico, è opportuno che i titolari dei dati li rendano accessibili attraverso il punto di accesso nazionale di cui all’articolo 3 utilizzando gli standard e le specifiche tecniche di cui agli articoli 4 e 5. È possibile utilizzare qualunque altro standard, laddove i titolari dei dati possano provarne la piena compatibilità con gli standard di riferimento e a condizione che siano rese disponibili tutte le informazioni necessarie. Per provare la compatibilità, i titolari dei dati possono usare convertitori o validatori.
(9)La direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) che stabilisce norme minime per il riutilizzo dell’informazione del settore pubblico in tutta l’Unione lascia impregiudicato il presente regolamento delegato.
(10)La promozione del trasporto multimodale è importante per la realizzazione dell’obiettivo climatico complessivo dell’Unione. Dal momento che attualmente l’accessibilità ai dati dinamici multimodali è insoddisfacente, l’accessibilità ai set di dati dinamici è considerata necessaria per favorire lo sviluppo continuo di servizi di informazione sulla mobilità multimodale nell’Unione e dovrebbe pertanto essere resa obbligatoria.
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