Decisione (PESC) 2024/583 del Consiglio dell’8 febbraio 2024 relativa a un’operazione di sicurezza marittima dell’Unione europea volta a salvaguardare la libertà di navigazione in relazione alla crisi nel Mar Rosso (EUNAVFOR ASPIDES).

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IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 42, paragrafo 4, e l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)Il 28 febbraio 2022 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC») ha adottato la risoluzione 2624 (2022), in cui condanna con la massima fermezza il crescente numero di incidenti al largo delle coste dello Yemen, compresi gli attacchi contro navi civili e commerciali nonché il sequestro e il fermo arbitrari o illegali di navi commerciali, il che rappresenta un rischio significativo per la sicurezza marittima delle navi nel Golfo di Aden e nel Mar Rosso lungo la costa dello Yemen.

(2)Il 12 dicembre 2022 il Consiglio ha adottato conclusioni in cui afferma che l’impegno dell’Unione nei confronti dello Yemen è legato a interessi e impegni fondamentali dell’Unione, tra cui: il sostegno alla pace e all’ordine internazionale basato su regole, l’imperativo umanitario di sostenere la popolazione dello Yemen, l’attuazione dell’agenda su donne, pace e sicurezza in tutto il mondo, l’importanza dello Yemen per le principali linee di approvvigionamento marittimo di energia e altre materie prime e l’obiettivo di garantire la sicurezza e la stabilità della regione del Golfo nonché del Mar Rosso e del Corno d’Africa, così come la necessità di impedire l’ulteriore proliferazione di organizzazioni terroristiche. Inoltre il Consiglio ha affermato che la sicurezza marittima ha un forte impatto sul commercio marittimo internazionale e che l’Unione è pronta a intensificare gli sforzi tesi a rafforzare la fiducia e a promuovere la sicurezza marittima nell’intera regione del Golfo e nel Mar Rosso.

(3)Il 24 ottobre 2023 il Consiglio ha adottato conclusioni che approvano la strategia per la sicurezza marittima dell’UE riveduta (EUMSS) e sul relativo piano d’azione, che costituiscono un quadro che consente all’Unione di intraprendere ulteriori azioni per proteggere i suoi interessi in mare così come i suoi cittadini, i suoi valori e la sua economia, promuovendo nel contempo le norme internazionali e il pieno rispetto degli strumenti internazionali, in particolare la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS).

(4)Dall’ottobre 2023 numerosi attacchi Houthi hanno preso di mira navi nel Mar Rosso, nel Golfo di Aden, nel Mar Arabico e nel Golfo di Oman. Tali attacchi mettono a repentaglio la vita dei marittimi sulle navi mercantili e costituiscono una violazione della libertà dell’alto mare e del diritto di passaggio in transito negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale sanciti dall’UNCLOS. Hanno un impatto negativo sulla marina mercantile e sulle economie di molti paesi dell’Unione e della regione.

(5)Il 10 gennaio 2024 l’UNSC ha adottato la risoluzione 2722 (2024), in cui condanna con la massima fermezza gli attacchi Houthi contro le navi mercantili e commerciali, sottolinea l’importanza dell’esercizio dei diritti e delle libertà di navigazione delle navi di tutti gli Stati del Mar Rosso, anche per quanto riguarda le navi mercantili e commerciali che transitano nello stretto di Baab al-Mandab, conformemente al diritto internazionale, chiede che gli Houthi pongano immediatamente fine a tutti gli attacchi, afferma che l’esercizio dei diritti e delle libertà di navigazione da parte delle navi mercantili e commerciali, conformemente al diritto internazionale, deve essere rispettato e prende atto del diritto degli Stati membri, in conformità del diritto internazionale, di difendere le loro navi da attacchi, compresi quelli che compromettono i diritti e le libertà di navigazione.

(6)Il 29 gennaio 2024 il Consiglio ha approvato un concetto di gestione della crisi per un’eventuale operazione di sicurezza marittima dell’Unione europea volta a salvaguardare la libertà di navigazione in relazione alla crisi nel Mar Rosso, con una durata iniziale di un anno a decorrere dal suo avvio In linea con l’EUMSS riveduta, l’operazione di sicurezza marittima dell’Unione europea («operazione») dovrebbe contribuire alla sicurezza marittima lungo le principali linee di comunicazione marittime in un’area che comprende il Mar Rosso, il Mar Arabico e il Golfo Persico, in cooperazione con altri importanti attori ed essere accompagnata da un’azione diplomatica forte e mirata verso i partner del Consiglio di cooperazione del Golfo, gli attori regionali e gli Stati costieri. L’area di operazioni, che dovrebbe consistere di zone marittime, dovrebbe essere definita in funzione del mandato concordato nei pertinenti documenti di pianificazione.

(7)L’obiettivo strategico dell’operazione dovrebbe essere quello di garantire una presenza navale dell’Unione nella zona in cui si verificano gli attacchi, al fine di garantire la libertà di navigazione per le navi, in stretta cooperazione con i garanti della sicurezza marittima che condividono gli stessi principi.

(8)A tal fine, l’operazione dovrebbe accompagnare le navi, fornire una conoscenza della situazione marittima e proteggere le navi da attacchi multi-dominio in mare. Dovrebbe rimanere di natura difensiva. Le forze schierate per l’operazione dovrebbero agire nel rispetto del diritto internazionale applicabile, compreso il diritto internazionale consuetudinario, ricorrendo anche all’autotutela, ove siano soddisfatte le condizioni, per difendersi da un attacco imminente o in corso nei confronti di navi proprie o di terzi. L’operazione dovrebbe agire nel pieno rispetto dell’UNCLOS. Le modalità e le condizioni di cui sopra dovrebbero essere elaborate nel piano operativo, comprese le regole di ingaggio, che deve essere approvato dal Consiglio.

(9)Il Comitato politico e di sicurezza dovrebbe esercitare, sotto la responsabilità del Consiglio e dell’alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, il controllo politico sull’operazione, assicurarne la direzione strategica e prendere le decisioni appropriate a norma dell’articolo 38, terzo comma, del trattato sull’Unione europea (TUE).

(10)Ai fini di una stretta cooperazione con i garanti della sicurezza marittima che condividono gli stessi principi, dovrà essere possibile scambiare, sulla base dei principi di reciprocità e di inclusione, informazioni classificate fino al livello «SECRET UE/EU SECRET» con l’operazione «Prosperity Guardian» guidata dagli Stati Uniti d’America e le forze marittime congiunte, nonché comunicare informazioni classificate UE fino al livello adeguato a partner che condividono gli stessi principi, conformemente alla decisione 2013/488/UE del Consiglio che stabilisce le norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (1).

Per saperne di più:

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EurLex

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