Regolamento d’Esecuzione (UE) 2024/493 della Commissione del 12 febbraio 2024 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Repubblica popolare cinese.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1.PROCEDURA

1.1.Inchieste precedenti e misure in vigore

(1)Con il regolamento (UE) n. 917/2011 (2), il Consiglio ha istituito dazi antidumping sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Repubblica popolare cinese («misure iniziali»). L'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure iniziali è denominata in appresso «inchiesta iniziale».

(2)Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2179 (3), la Commissione ha nuovamente istituito misure antidumping definitive sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza («precedente riesame in previsione della scadenza»).

(3)I dazi antidumping attualmente in vigore prevedono aliquote comprese tra il 13,9 % e il 32,0 % sulle importazioni dai produttori esportatori inclusi nel campione, del 32,0 % sulle importazioni delle società che hanno collaborato non incluse nel campione e un'aliquota del 69,7 % sulle importazioni di tutte le altre società nella Repubblica popolare cinese («paese interessato», «RPC», «Cina»).

1.2.Domanda di riesame in previsione della scadenza

(4)In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (4), la Commissione europea («Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(5)La domanda di riesame è stata presentata il 30 giugno 2022 dalla Federazione europea dei produttori di piastrelle di ceramica (CET)(«richiedente») per conto dell'industria dell'Unione di piastrelle di ceramica ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e di persistenza o reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

1.3.Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(6)Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 22 novembre 2022 la Commissione, sulla base dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, ha avviato un riesame in previsione della scadenza per quanto riguarda le importazioni nell'Unione di piastrelle di ceramica originarie della RPC. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (5) («avviso di apertura»).

1.4.Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

(7)L'inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022 («periodo dell'inchiesta di riesame»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («periodo in esame»).

1.5.Parti interessate

(8)Nell'avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente il richiedente, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori noti della Cina e le autorità della Repubblica popolare cinese, gli importatori e gli utilizzatori noti in merito all'apertura del riesame in previsione della scadenza e li ha invitati a partecipare.

(9)Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni sull'apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. La Camera di commercio cinese degli importatori ed esportatori di metalli, minerali e prodotti chimici («CCCMC»), un'associazione che rappresenta, tra l'altro, i produttori del prodotto in esame, ha chiesto un'audizione con la Commissione che si è svolta il 6 luglio 2023.

1.6.Osservazioni in merito all'apertura

(10)Osservazioni in merito all'apertura del procedimento sono pervenute dalla CCCMC.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

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