LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1)L’attuazione del regolamento (UE) n. 952/2013 ha dimostrato che il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (2) deve essere modificato al fine di aggiornare i formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati per l’archiviazione delle informazioni e lo scambio delle stesse tra le autorità doganali, nonché tra le autorità doganali e gli operatori economici. I requisiti comuni in materia di dati devono essere aggiornati per garantire che i sistemi doganali elettronici utilizzati per i vari tipi di dichiarazioni, notifiche e prova della posizione doganale di merci unionali rimangano interoperabili una volta aggiornati i suddetti requisiti.
(2)L’allegato A del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 stabilisce i formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati ai fini dello scambio e dell’archiviazione delle informazioni richieste per le domande e le decisioni. Nella prospettiva di un aggiornamento di ampio respiro dei sistemi elettronici relativi al sistema di decisioni doganali (CDS) e al sistema di gestione delle garanzie (GUM), l’allegato A di tale regolamento di esecuzione dovrebbe essere modificato al fine di mantenere l’armonizzazione tra i diversi sistemi elettronici per le domande e le decisioni doganali. Tenuto conto della portata delle modifiche richieste, è opportuno sostituire integralmente il testo dell’allegato A del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
(3)L’allegato B del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 stabilisce i formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati ai fini dello scambio e dell’archiviazione delle informazioni richieste per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale di merci unionali. Al fine di armonizzare i diversi sistemi elettronici per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale di merci unionali, è opportuno modificare tale allegato. Tenuto conto della portata delle modifiche richieste, è opportuno sostituire integralmente il testo dell’allegato B del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
(4)L’allegato 12-01 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 stabilisce i formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati ai fini della registrazione degli operatori economici e di altre persone. Al fine di fornire alle autorità doganali le informazioni pertinenti, è necessario includere l’indirizzo delle stabili organizzazioni situate nel territorio doganale dell’Unione appartenenti agli operatori economici stabiliti in un paese terzo e si devono pertanto definire i formati e i codici relativi a tali informazioni. Inoltre alcuni formati di cui all’allegato 12-01 di tale regolamento di esecuzione devono essere aggiornati al fine di mantenere l’armonizzazione con gli allegati A e B dello stesso regolamento. Tenuto conto della portata delle modifiche richieste, è opportuno sostituire il testo dell’allegato 12-01 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
(5)È necessario rinviare l’applicazione delle modifiche che hanno un impatto significativo sui sistemi elettronici per consentire alla Commissione, alle autorità degli Stati membri e agli operatori economici di adeguare di conseguenza i loro sistemi elettronici nonché per concedere agli Stati membri e agli operatori economici il tempo necessario per conformarsi alle modifiche dei requisiti in materia di dati, dei formati e dei codici. Alcune delle modifiche sono già prese in considerazione nell’attuale sviluppo informatico, mentre altre richiederanno cambiamenti dei sistemi elettronici che non sono ancora programmati. Gli Stati membri e gli operatori economici necessitano di una base stabile per prepararsi a tali cambiamenti e predisporre i necessari investimenti. È pertanto necessario introdurre modifiche che si applicheranno solo a partire da un periodo compreso fra uno e quattro anni dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, in funzione degli sviluppi specifici nel settore informatico.
(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
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