LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2, lettera a),
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (2), in particolare l’articolo 238, paragrafo 3, e l’articolo 239, paragrafo 3,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (3), in particolare l’articolo 90, primo comma, e l’articolo 126, paragrafo 3,
visto il regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione, del 27 febbraio 2023, che integra il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’applicazione del divieto di impiego di determinati medicinali antimicrobici negli animali o nei prodotti di origine animale esportati da paesi terzi nell’Unione (4), in particolare l’articolo 6,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione (5) stabilisce norme relative ai modelli di certificati sanitari di cui al regolamento (UE) 2016/429, di certificati ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 e di certificati sanitari/ufficiali basati su tali regolamenti richiesti per l’ingresso nell’Unione di determinate partite di animali e merci.
(2)Più specificamente i capitoli 1 (modello «BOV»), 2 (modello «OVI»), 3 (modello «POR»), 4 (modello «EQU»), 5 (modello «RUF»), 7 (modello «SUF»), 10 (modello «RUM-MSM»), 11 (modello «SUI-MSM»), 12 (modello «NZ-TRANSIT-SG»), 13 (modello «POU»), 15 (modello «RAT»), 19 (modello «E»), 20 (modello «EP»), 23 (modello «RM»), 24 (modello «MP-PREP»), 25 (modello «MPNT»), 26 (modello «MPST»), 27 (modello «CAS»), 28 (modello «FISH-CRUST-HC»), 33 (modello «MILK-RM»), 34 (modello «MILK-RMP/NT»), 35 (modello «DAIRY-PRODUCTS-PT»), 36 (modello «DAIRY-PRODUCTS-ST»), 37 (modello «COLOSTRUM»), 38 (modello «COLOSTRUM-BP»), 45 (modello «HON») e 49 (modello «PAO») dell’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 stabiliscono modelli di certificati per l’ingresso nell’Unione di partite di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano.
(3)Gli attestati di sanità pubblica di tali modelli dovrebbero essere modificati al fine di rispecchiare le disposizioni di cui al regolamento delegato (UE) 2023/905 per quanto riguarda l’applicazione del divieto di impiego di determinati medicinali antimicrobici negli animali o nei prodotti di origine animale esportati da paesi terzi nell’Unione. Occorre pertanto modificare tali modelli di conseguenza.
(4)Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 (6) della Commissione stabilisce tra l’altro modelli di certificati, sotto forma di certificati sanitari o di certificati sanitari/ufficiali, e modelli di dichiarazioni ufficiali per l’ingresso nell’Unione di partite di determinate categorie di animali terrestri.
(5)Più specificamente i capitoli 1 (modello «BOV-X»), 2 (modello «BOV-Y»), 4 (modello «OV/CAP-X»), 5 (modello «OV/CAP-Y»), 7 (modello «SUI-X»), 8 (modello «SUI-Y»), 12 (modello «CAM-CER»), 13 (modello «EQUI-X»), 14 (modello «EQUI-Y»), 22 (modello «BPP»), 23 (modello «BPR»), 29 (modello «SP»), 30 (modello «SR») e 31 (modello «POU-LT20») dell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 stabiliscono modelli di certificati per l’ingresso nell’Unione di partite di determinate categorie di animali terrestri destinati alla produzione di alimenti.
(6)Gli attestati di sanità pubblica di tali modelli dovrebbero essere modificati al fine di rispecchiare le disposizioni di cui al regolamento delegato (UE) 2023/905 per quanto riguarda l’applicazione del divieto di impiego di determinati medicinali antimicrobici negli animali o nei prodotti di origine animale esportati da paesi terzi nell’Unione. Occorre pertanto modificare tali modelli di conseguenza.
(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 e l’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403.
(8)Al fine di evitare perturbazioni degli scambi commerciali per quanto riguarda l’ingresso nell’Unione di partite di determinati prodotti di origine animale e di determinate categorie di animali oggetto delle modifiche apportate dal presente regolamento, l’uso dei certificati rilasciati in conformità ai regolamenti di esecuzione (UE) 2020/2235 e (UE) 2021/403 nella versione applicabile prima delle modifiche apportate dal presente regolamento dovrebbe continuare ad essere autorizzato per un periodo transitorio a determinate condizioni.
(9)Il regolamento delegato (UE) 2023/905 stabilisce che le condizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di animali o prodotti di origine animale che rientrano nel suo ambito di applicazione si applicano a decorrere da 24 mesi dopo la data di applicazione del regolamento di esecuzione che inserisce nei pertinenti certificati sanitari e certificati sanitari/ufficiali il divieto di impiego di determinati medicinali antimicrobici negli animali o nei prodotti di origine animale esportati da paesi terzi nell’Unione. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi 6 mesi dopo la sua entrata in vigore. Ne consegue che le partite di determinati prodotti di origine animale e di determinate categorie di animali che entrano nell’Unione da paesi terzi devono essere accompagnate da certificati in conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento a decorrere dal 3 settembre 2026.
(10)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
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