LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (1), in particolare l’articolo 7, lettere a) e b),
considerando quanto segue:
(1)L’allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (2) stabilisce i requisiti comuni in materia di dati per lo scambio e l’archiviazione di informazioni richieste per le domande e le decisioni. Nella prospettiva di un aggiornamento di ampio respiro dei sistemi elettronici relativi al sistema di decisioni doganali (CDS) e al sistema di gestione delle garanzie (GUM), tale allegato dovrebbe essere modificato al fine di mantenere l’armonizzazione.
(2)L’attuazione pratica del regolamento (UE) n. 952/2013 in combinazione con il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione ha dimostrato che occorre apportare modifiche a tale regolamento delegato al fine di migliorare l’armonizzazione dei requisiti comuni in materia di dati per lo scambio e l’archiviazione di informazioni tra le autorità doganali e tra le autorità doganali e gli operatori economici. Tali modifiche sono necessarie per mantenere l’interoperabilità tra i sistemi elettronici doganali utilizzati per i diversi tipi di dichiarazioni, notifiche e prova della posizione doganale di merci unionali che figurano nell’allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446. È pertanto necessario modificare il suddetto allegato.
(3)È necessario integrare le informazioni raccolte per la registrazione degli operatori economici di paesi terzi che hanno una stabile organizzazione nel territorio doganale dell’Unione. L’indirizzo di tale stabile organizzazione dovrebbe essere registrato. Inoltre i requisiti comuni in materia di dati per la registrazione degli operatori economici di cui all’allegato 12-01 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbero essere meglio allineati a quelli per le domande e le decisioni, nonché per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale di merci unionali, al fine di garantire l’interoperabilità tra il sistema elettronico utilizzato per la registrazione degli operatori economici e quelli che trattano le domande e le decisioni, nonché per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale di merci unionali. È pertanto necessario modificare l’allegato 12-01.
(4)È necessario rinviare l’applicazione delle modifiche che hanno un impatto significativo sui sistemi elettronici per consentire alla Commissione, alle autorità degli Stati membri e agli operatori economici di adeguare di conseguenza i loro sistemi elettronici e per concedere agli Stati membri e agli operatori economici il tempo necessario per conformarsi ai requisiti modificati in materia di dati. Alcune delle modifiche sono già prese in considerazione nell’attuale sviluppo informatico, mentre altre richiederanno cambiamenti dei sistemi elettronici che non sono ancora programmati. Gli Stati membri e gli operatori economici necessitano di una base stabile per prepararsi a tali cambiamenti e predisporre i necessari investimenti. È pertanto necessario introdurre modifiche ai requisiti in materia di dati che si applicheranno solo a partire da un periodo compreso fra uno e quattro anni dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, in funzione degli sviluppi specifici nel settore informatico.
(5)I modelli del documento di accompagnamento transito di cui all’allegato B-02 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e del documento di accompagnamento transito/sicurezza di cui all’allegato B-04 di tale regolamento delegato, nonché gli elenchi degli articoli di tali documenti di cui, rispettivamente, agli allegati B-03 e B-05 di tale regolamento delegato devono essere allineati ai requisiti comuni in materia di dati per il regime di transito di cui all’allegato B di tale regolamento delegato. Poiché i requisiti comuni in materia di dati applicabili al documento di accompagnamento transito e al documento di accompagnamento transito/sicurezza sono molto simili, non è più necessario disporre di due modelli diversi di tali documenti e dei relativi elenchi di articoli. È pertanto necessario modificare gli allegati B-02 e B-03 e sopprimere gli allegati B-04 e B-05.
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