Direttiva (UE) 2024/505 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 febbraio 2024 che modifica la direttiva 2005/36/CE.

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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 46, l’articolo 53, paragrafo 1, e l’articolo 62,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)A norma della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), le disposizioni specifiche relative a diritti acquisiti si applicano al riconoscimento di determinate qualifiche professionali rilasciate in Romania a infermieri responsabili dell’assistenza generale.

(2)Gli infermieri responsabili dell’assistenza generale la cui formazione non soddisfaceva i requisiti minimi a norma della direttiva 2005/36/CE ed era iniziata prima della data di adesione della Romania all’Unione, possono beneficiare del riconoscimento a norma dell’articolo 33 bis della direttiva 2005/36/CE se soddisfano i requisiti ivi specificati.

(3)Un certo numero di Stati membri ospitanti hanno riconosciuto le qualifiche professionali degli infermieri responsabili dell’assistenza generale, che avevano completato la formazione in Romania e le cui qualifiche non soddisfacevano i requisiti per beneficiare del riconoscimento a norma dell’articolo 33 bis della direttiva 2005/36/CE ai fini dell’accesso alla stessa professione in tale Stato membro. Tali Stati membri ospitanti hanno applicato a tal fine le norme in materia di riconoscimento previste dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea e la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea oppure il regime generale di cui agli articoli da 10 a 14 di tale direttiva. Tale regime generale è stato applicato sulla base del presupposto che gli infermieri che avevano completato la formazione in Romania potevano beneficiare di tale regime generale allo stesso modo degli infermieri responsabili dell’assistenza generale che non avevano completato la formazione in Romania e le cui qualifiche non soddisfacevano i requisiti di cui all’articolo 33 di tale direttiva, cui è fatto riferimento nell’articolo 10, lettera b), di tale direttiva. Al fine di tutelare tali diritti acquisiti e di salvaguardare le legittime aspettative degli infermieri che ne hanno beneficiato, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché rimanga valido ogni siffatto riconoscimento delle qualifiche professionali di infermieri che hanno completato la formazione in Romania e le cui qualifiche non soddisfano i requisiti delle diverse versioni dell’articolo 33 bis della direttiva 2005/36/CE, applicabili fino all’entrata in vigore della presente direttiva. Inoltre, al fine di migliorare la chiarezza giuridica e la certezza del diritto con riguardo al fatto che la valutazione a norma degli articoli da 10 a 14 della direttiva 2005/36/CE si debba applicare nel caso in cui le qualifiche di un infermiere non soddisfino i requisiti a norma dell’articolo 33 bis della direttiva 2005/36/CE, quale modificato dalla presente direttiva, è opportuno includere uno specifico riferimento a tale articolo modificato nell’articolo 10, lettera b), della direttiva 2005/36/CE.

(4)La Romania ha istituito uno speciale programma di rivalorizzazione per consentire ai partecipanti di aggiornare le loro qualifiche professionali affinché soddisfino tutti i requisiti minimi di formazione previsti per la professione di infermiere responsabile dell’assistenza generale nella direttiva 2005/36/CE. A tale scopo, la Romania ha precedentemente stabilito contatti con altri Stati membri e con la Commissione.

(5)La Romania ha introdotto lo speciale programma di rivalorizzazione attraverso l’ordinanza congiunta del ministro dell’Istruzione nazionale e del ministro della Sanità n. 4317/943/2014 (4). Il programma è stato avallato dall’Ordine rumeno degli infermieri, delle ostetriche e degli assistenti medici nonché dall’ordinanza del ministro dell’Istruzione nazionale n. 5114/2014 (5).

(6)Lo speciale programma di rivalorizzazione è stato istituito per i titolari di titoli di formazione di cui all’articolo 33 bis della direttiva 2005/36/CE come pure per i titolari di determinati titoli di formazione post-secondaria di cui all’articolo 4 dell’ordinanza del ministro dell’Istruzione nazionale n. 5114/2014.

(7)Nel 2018 la Romania ha presentato i risultati dello speciale programma di rivalorizzazione al gruppo di esperti pertinente, vale a dire il gruppo di coordinatori per il riconoscimento delle qualifiche professionali e, in seguito a consultazioni, nessuno Stato membro si è opposto alla proposta secondo la quale chi ha conseguito un diploma nel quadro di tale programma dovrebbe beneficiare di un regime di riconoscimento più favorevole.

(8)L’11 maggio 2020, a norma dell’articolo 60, paragrafo 2, della direttiva 2005/36/CE, la Commissione ha pubblicato una relazione sui risultati dello speciale programma di rivalorizzazione. Tale relazione ha concluso che la Romania aveva attuato lo speciale programma di rivalorizzazione negoziato in precedenza con gli Stati membri per consentire ai suoi partecipanti di aggiornare le loro qualifiche affinché soddisfino i requisiti minimi stabiliti dalla direttiva 2005/36/CE.

(9)Al fine di includere lo speciale programma di rivalorizzazione nei criteri per il riconoscimento fondato sui diritti acquisiti specifici agli infermieri responsabili dell’assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania, è opportuno modificare l’articolo 33 bis della direttiva 2005/36/CE affinché gli infermieri con pertinenti titoli che attestano il completamento di tale programma possano beneficiare del riconoscimento senza la necessità di dimostrare l’esperienza professionale in Romania, come accade attualmente.

(10)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2005/36/CE.

Per saperne di più:

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EurLex

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