Decisione d’Esecuzione (UE) 2024/528 della Commissione del 6 febbraio 2024 che stabilisce le norme per l'applicazione del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di informazioni tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata, sui visti per soggiorni di breve durata, sui visti per soggiorni di lunga durata e sui permessi di soggiorno (regolamento VIS) (1), in particolare l'articolo 5 bis, paragrafo 3,

previa consultazione del comitato per le frontiere intelligenti,

considerando quanto segue:

(1)Ai sensi dell'articolo 5 bis, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 767/2008, l'elenco dei documenti di viaggio che consentono al titolare di attraversare le frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto, stabilito dalla decisione n. 1105/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) («elenco dei documenti di viaggio»), e la comunicazione del riconoscimento o del non riconoscimento dei documenti di viaggio figuranti nell'elenco («tabella dei documenti di viaggio»), devono essere integrati nel sistema di informazione visti (VIS).

(2)Ai sensi della stessa disposizione, il VIS deve prevedere la funzionalità per la gestione centralizzata della tabella delle comunicazioni del riconoscimento o del non riconoscimento dei documenti di viaggio figuranti nell'elenco, di cui all'articolo 4 della decisione n. 1105/2011/UE.

(3)La consultazione dell'elenco dei documenti di viaggio, insieme alle comunicazioni del loro riconoscimento o non riconoscimento, ê un passaggio obbligato della procedura d'esame del visto per soggiorno di breve durata. Tale consultazione tramite il VIS permetterebbe di verificare automaticamente se il documento di viaggio del richiedente è riconosciuto.

(4)Conformemente all'articolo 1, paragrafo 3, della decisione n. 1105/2011/UE, gli Stati membri restano competenti per il riconoscimento dei documenti di viaggio ai fini del rilascio dei visti e dell'attraversamento delle frontiere esterne.

(5)Ai sensi dell'articolo 5 della decisione n. 1105/2011/UE, la Commissione deve rimanere responsabile dell'aggiornamento dell'elenco dei documenti di viaggio. Gli Stati membri devono rimanere responsabili della comunicazione della loro posizione sul riconoscimento e non riconoscimento di detti documenti. È pertanto necessario consentire agli Stati membri di comunicare e di aggiornare direttamente la loro nuova posizione in merito allo status del riconoscimento di un documento di viaggio selezionato e di editare la tabella delle comunicazioni del riconoscimento o del non riconoscimento dei documenti di viaggio figuranti nell'elenco, quale integrata nel VIS, che dovrebbe quindi essere messa a disposizione degli Stati membri e dei cittadini nella forma di una pubblicazione elettronica regolarmente aggiornata.

(6)Onde aggiornare la Commissione in merito a eventuali comunicazioni degli Stati membri relative alla tabella dei documenti di viaggio, ogni due settimane l'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) dovrebbe estrarre dal VIS tale tabella e dovrebbe fornirla alla Commissione in formato elettronico.

(7)L'integrazione nel VIS dell'elenco dei documenti di viaggio e delle comunicazioni del loro riconoscimento o non riconoscimento dovrebbe inoltre garantire che il VIS, dopo il trattamento automatico dei fascicoli relativi alla domanda ai sensi dell'articolo 9 bis del regolamento (CE) n. 767/2008, produca automaticamente un risultato sullo status del riconoscimento del documento di viaggio, facilitando così l'esame della domanda [e la relativa decisione]. L'attuale procedura di rilascio dei visti verrebbe così migliorata, poiché eviterebbe che uno Stato membro rilasci un visto uniforme per soggiorno di breve durata per un documento di viaggio non riconosciuto, con le conseguenti complicazioni che ciò comporta per un viaggiatore che arriva in un altro Stato membro che non riconosce il documento di viaggio in questione.

(8)Il lavoro dei consolati o delle autorità centrali e delle autorità di frontiera sarebbe facilitato, poiché tale funzionalità, dopo il trattamento automatico dei fascicoli relativi alla domanda da parte del VIS, permetterebbe di visualizzare automaticamente a livello centrale se un documento di viaggio selezionato sia riconosciuto, non riconosciuto, o se il suo riconoscimento sia soggetto a condizioni.

(9)Per facilitare l'esame di un documento di viaggio da parte delle autorità competenti per i controlli di frontiera e del personale consolare, eu-LISA e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera dovrebbero stabilire una connessione fra la tabella delle comunicazioni del riconoscimento o del non riconoscimento dei documenti di viaggio figuranti nell'elenco, quale integrata nel VIS, e il nuovo sistema relativo ai documenti falsi e autentici online (FADO) istituito dal regolamento (UE) 2020/493 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), una volta che questo sarà operativo e conterrà immagini e altre informazioni su documenti falsi e autentici. Non dovrebbe esserci alcun trattamento di dati personali operativi nel sistema FADO.

(10)Dato che il regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) si basa sull'acquis di Schengen, a norma dell'articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca ne ha notificato il recepimento nel proprio diritto interno. La Danimarca è pertanto vincolata dalla presente decisione.

Per saperne di più:

Tratto da:

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EurLex

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