LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma,
dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni a norma del suddetto articolo (1) e viste le osservazioni trasmesse,
considerando quanto segue:
1.Procedura
1)Con lettere del 28 novembre 2011 e del 27 febbraio 2012 la Commissione ha chiesto alla Germania di fornire ulteriori informazioni in merito alla relazione annuale del 2010 sugli aiuti di Stato nel settore agricolo che la Germania aveva presentato ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (2). Le autorità tedesche hanno risposto alle domande della Commissione con lettere del 16 gennaio 2012 e del 27 aprile 2012. Dalle risposte fornite è emerso che la Germania aveva concesso sostegno finanziario al settore lattiero-caseario tedesco a norma della normativa tedesca sul latte, sui prodotti lattiero-caseari e sulle materie grasse del 1952 (Gesetz über den Verkehr mit Milch, Milcherzeugnissen und Fetten, in seguito «normativa sul latte e sulle materie grasse»).
2)Con lettera del 2 ottobre 2012, la Commissione ha comunicato alla Germania che le misure in questione erano state registrate come aiuti non notificati con il numero SA.35484 (2012/NN). La Germania ha presentato ulteriori informazioni con lettere del 16 novembre 2012, del 7,8, 11, 13, 14, 15 e 19 febbraio, del 21 marzo, dell’8 aprile, del 28 maggio, del 10 e 25 giugno e del 2 luglio 2013.
3)Con lettera del 17 luglio 2013 [C (2013) 4457 final] (3), la Commissione ha informato la Germania della propria decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE in relazione ad alcune sottomisure ai sensi della normativa sul latte e sulle materie grasse («la decisione di avvio») (4). Con la medesima lettera, la Commissione ha dichiarato che ulteriori sottomisure sono compatibili con il mercato interno per il periodo tra il 28 novembre 2001 e il 31 dicembre 2006, per il periodo a decorrere dal 1° gennaio 2007 o per entrambi i periodi (5), che non rappresentano aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, o che non rientrano nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato (6).
4)Per quanto riguarda il sostegno per le verifiche della qualità del latte nel Baden-Württemberg e in Baviera, la Commissione lo ha ritenuto compatibile con il mercato interno per il periodo compreso tra il 28 novembre 2001 e il 31 dicembre 2006 (7).
5)La Commissione ha invece sollevato dubbi circa la compatibilità con il mercato interno dello stesso sostegno per le verifiche della qualità del latte eseguite a decorrere dal 1° gennaio 2007 (8).
6)Con lettera del 20 settembre 2013 la Germania ha preso posizione in merito alla decisione di avvio.
7)La decisione di avvio è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (9). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare le proprie osservazioni entro un mese.
8)La Commissione ha ricevuto sette osservazioni da parte degli interessati in merito alle misure per le verifiche della qualità del latte, che sono state trasmesse alla Germania.
9)La Germania ha risposto con lettera del 3 dicembre 2014.
10)Con decisione (UE) 2015/2432 (10), adottata il 18 settembre 2015, la Commissione ha concluso che gli aiuti concessi al settore lattiero-caseario per le verifiche di routine del latte in Baviera e nel Baden-Württemberg nel periodo che decorre dal 1o gennaio 2007 sono aiuti di Stato incompatibili e devono essere recuperati.
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