Decisione (UE) 2024/461 della Banca Centrale europea del 29 gennaio 2024 sulla segnalazione da parte delle autorità nazionali competenti alla Banca Centrale europea di informazioni in materia di remunerazione, divario retributivo di genere.

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IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

visto il regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro sull’MVU) (BCE/2014/7) (2) e in particolare gli articoli 21 e 140, paragrafo 4,

vista la proposta del Consiglio di vigilanza,

considerando quanto segue:

(1)Ai sensi dell’articolo 75, paragrafo 1, della direttiva n. 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), le autorità competenti sono tenute a raccogliere le informazioni pubblicate in base ai criteri di pubblicazione delle informazioni di cui all’articolo 450, paragrafo 1, lettere g), h), i) e k), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), nonché le informazioni fornite dagli enti sul divario retributivo di genere e devono utilizzare tali informazioni per effettuare un’analisi comparativa delle tendenze e delle prassi di remunerazione. Le autorità competenti dovrebbero poi fornire tali informazioni all’Autorità bancaria europea (ABE).

(2)Le informazioni comparative che le autorità competenti devono raccogliere sono state ulteriormente armonizzate e chiarite dall’ABE negli Orientamenti sugli esercizi di benchmarking in materia di prassi di remunerazione, divario retributivo di genere e rapporti più elevati approvati ai sensi della direttiva 2013/36/UE (ABE/GL/2022/06) (5), nonché negli Orientamenti sugli esercizi di raccolta di informazioni riguardanti i c.d. high earner a norma della direttiva 2013/36/UE e della direttiva (UE) 2019/2034 (ABE/GL/2022/08) (6). Gli orientamenti dell’ABE ABE/GL/2022/06 e ABE/GL/2022/08 prevedono che, qualora la responsabilità della vigilanza spetti alla Banca centrale europea (BCE), le autorità competenti dovrebbero coordinare tra di loro la raccolta dei dati e fornirsi reciprocamente i dati e le informazioni necessari per garantire che sia raccolto e segnalato all’ABE un unico insieme di dati per ciascuno Stato membro (7).

(3)In conformità all’articolo 75, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti devono fornire all’ABE dati pertinenti sulle prassi di remunerazione e sul divario retributivo di genere, al fine di consentire all’ABE di effettuare un’analisi comparativa delle tendenze e delle prassi di remunerazione a livello dell’Unione. L’analisi comparativa consente di individuare le evoluzioni da un anno all’altro e mette in evidenza le differenze tra gruppi o istituti a seconda del luogo in cui hanno sede all’interno dell’Unione. Per consentire la comparabilità, i dati forniti all’ABE devono essere coerenti. I dati che devono essere presentati per l’esercizio di analisi comparativa riguardano i soggetti vigilati significativi e meno significativi

(4)Nell’ambito della cooperazione all’interno del Meccanismo di vigilanza unico, come stabilita nell’articolo 6 del Regolamento (UE) n. 1024/2013, la BCE ha competenza esclusiva nell’assolvimento dei compiti stabiliti all’articolo 4, paragrafo 1, lettera e), di detto regolamento, a fini della vigilanza prudenziale. La BCE, nell’esercizio di tali compiti, garantisce l’osservanza delle disposizioni del diritto dell’Unione che impongono agli enti creditizi requisiti prudenziali per ciò che concerne la remunerazione.

(5)Ai sensi dell’articolo 140, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), i soggetti vigilati hanno l’obbligo di comunicare alle rispettive autorità nazionali competenti (ANC) qualsiasi informazione da segnalare periodicamente, in conformità al pertinente diritto dell’Unione. Salvo che sia espressamente disposto altrimenti, tutte le informazioni segnalate dai soggetti vigilati devono essere trasmesse alle ANC. Tali autorità dovrebbero eseguire le verifiche iniziali sui dati e mettere a disposizione della BCE le informazioni segnalate dai soggetti vigilati.

(6)Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013 e all’articolo 21 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), sia la BCE che le ANC sono soggette all’obbligo di scambio di informazioni. Fatto salvo il potere della BCE di ricevere informazioni direttamente dagli enti creditizi, o di accedervi direttamente su base continuativa, le ANC forniscono specificamente alla BCE tutte le informazioni necessarie per l’assolvimento dei compiti attribuiti alla BCE stessa dal regolamento (UE) n. 1024/2013 per quanto riguarda la necessità di coordinamento tra autorità al fine di trasmettere un’unica serie di dati per Stato membro.

(7)Per l’esercizio dei compiti della BCE in relazione alle politiche e alle prassi di remunerazione, è necessario precisare ulteriormente le modalità con le quali le ANC trasmettono alla BCE le informazioni ricevute dai soggetti vigilati. In particolare, è opportuno precisare ulteriormente i formati, la frequenza e la tempistica con i quali dette informazioni sono trasmesse, nonché i dettagli dei controlli di qualità dei dati che le ANC dovrebbero effettuare prima di trasmettere le informazioni alla BCE.

(8)Gli orientamenti ABE/GL/2022/06 e ABE/GL/2022/08 descrivono in dettaglio i dati da fornire alle autorità competenti ai fini dell’analisi comparativa di tendenze e prassi di remunerazione, divario retributivo di genere, rapporti più elevati approvati e soggetti a remunerazione elevata (anche detti «high earner»). Al fine di evitare incongruenze riguardo alle informazioni che le ANC dovrebbero trasmettere alla BCE, la presente decisione include riferimenti a tali orientamenti dell’ABE, se del caso.

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