Regolamento d’Esecuzione (UE) 2024/456 della Commissione del 7 febbraio 2024 recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (1), in particolare l'articolo 77 sexies, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)Al fine di garantire condizioni uniformi per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione ai fini della direttiva 2009/138/CE, per ogni data di riferimento dovrebbero essere stabilite le informazioni tecniche sulle pertinenti strutture per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio e sugli spread «fondamentali» per il calcolo dell'aggiustamento di congruità e dell'aggiustamento per la volatilità.

(2)Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero utilizzare le informazioni tecniche, le quali sono basate sui dati di mercato relativi alla fine dell'ultimo mese precedente la prima data di riferimento per le segnalazioni a cui si applica il presente regolamento. L'8 gennaio 2024 l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha trasmesso alla Commissione le informazioni tecniche sui dati di mercato relativi a fine dicembre 2023. Tali informazioni sono state pubblicate l'8 gennaio 2024 a norma dell'articolo 77 sexies, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE.

(3)Tenuto conto della necessità di rendere immediatamente disponibili le informazioni tecniche, è importante che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.

(4)Per motivi prudenziali è necessario che le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzino le stesse informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base, indipendentemente dalla data di segnalazione alle rispettive autorità competenti. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dalla prima data di riferimento per le segnalazioni alla quale si applica.

(5)Per garantire certezza giuridica nel più breve tempo possibile, è debitamente giustificato, per motivi imperativi di urgenza connessi alla disponibilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio, che le misure d cui al presente regolamento siano adottate in conformità dell'articolo 8, in combinato disposto con l'articolo 4, del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.Le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzano le informazioni tecniche di cui al paragrafo 2 per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 dicembre 2023 fino al 30 marzo 2024.

2.Per ciascuna valuta interessata, le informazioni tecniche utilizzate per calcolare la migliore stima ai sensi dell'articolo 77 della direttiva 2009/138/CE, l'aggiustamento di congruità ai sensi dell'articolo 77 quater della stessa direttiva e l'aggiustamento per la volatilità ai sensi dell'articolo 77 quinquies della stessa direttiva sono le seguenti:

a)le pertinenti strutture per scadenza dei tassi privi di rischio, di cui all'allegato I;

b)gli spread «fondamentali» per il calcolo dell'aggiustamento di congruità, di cui all'allegato II;

c)gli aggiustamenti per la volatilità per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato, di cui all'allegato III.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 31 dicembre 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

EurLex

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