Regolamento d’Esecuzione (UE) 2024/379 della Commissione del 25 gennaio 2024 recante rettifica di alcune versioni linguistiche del Regolamento d’Esecuzione (UE) n. 923/2012.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 43, paragrafi 1 e 3, e l'articolo 44, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)Le versioni in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, francese, italiana, lettone, lituana, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, tedesca e ungherese del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione (2) contengono errori nella sezione 3, capo 2, punto SERA.3215, lettera b), punto 2, dell'allegato e nella tabella relativa all'allegato 2 dell'ICAO, quarta riga, seconda colonna, del supplemento all'allegato. Tali errori alterano il significato delle disposizioni.

(2)Nella versione in lingua tedesca del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 è omessa una frase nell'allegato, sezione 8, punto SERA.8012, lettera b). Tale errore altera il significato della disposizione.

(3)È pertanto opportuno rettificare di conseguenza le versioni in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, francese, italiana, lettone, lituana, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, tedesca e ungherese del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/212. Non sono interessate le altre versioni linguistiche.

(4)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il cielo unico, espresso prima dell'adozione del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012, e al parere del comitato istituito dall'articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139, espresso prima dell'adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/469 della Commissione (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 è così rettificato:

1)nell'allegato, sezione 3, capo 2, punto SERA.3215, lettera b), il punto 2 è sostituito dal seguente testo:

«2)a meno che non siano parcheggiati e adeguatamente illuminati, tutti gli aeromobili sull'area di movimento di un aeroporto devono mantenere accese le luci che indicano il contorno della struttura, per quanto praticabile;»;

2)(non riguarda la versione italiana);

3)nel supplemento all'allegato, tabella relativa all'allegato 2 dell'ICAO, quarta riga, la seconda colonna è sostituita dal seguente testo:

«Il regolamento di esecuzione UE n. 923/2012, paragrafo SERA.3215 b) 2), specifica [con l'aggiunta alla norma ICAO nell'allegato 2, 3.2.3.2 b) del testo sottolineato]:

«2)a meno che non siano parcheggiati e adeguatamente illuminati, tutti gli aeromobili sull'area di movimento di un aeroporto devono mantenere accese le luci che indicano il contorno della struttura, per quanto praticabile;».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

Istockphoto (by Getty Images)

 

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