LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 42, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (2) istituisce, sulla base di una valutazione preliminare, un elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio.
(2)A seguito di una valutazione preliminare, 34 generi e una specie di piante da impianto originarie di paesi terzi sono stati inseriti nell’elenco provvisorio di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 quali piante ad alto rischio. Uno dei generi elencati è Malus Mill.
(3)Il 13 gennaio 2022 la Bosnia-Erzegovina ha presentato alla Commissione una domanda di esportazione nell’Unione di piante da impianto di massimo due anni, innestate, a radice nuda, in riposo vegetativo, prive di foglie, appartenenti alla specie Malus domestica. Tale domanda era suffragata dal fascicolo tecnico pertinente.
(4)Il 19 settembre 2023 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha adottato un parere scientifico riguardante la valutazione dei rischi rappresentati dalle piante da impianto appartenenti alla specie Malus domestica originarie della Bosnia-Erzegovina (3). L’Autorità ha individuato Erwinia amylovora quale organismo nocivo pertinente per tali piante da impianto. Erwinia amylovora figura negli elenchi degli allegati III e IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (4) rispettivamente come organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette e come organismo nocivo regolamentato non da quarantena rilevante per l’Unione.
(5)Sulla base del parere scientifico dell’Autorità, le piante da impianto di massimo due anni, innestate, a radice nuda, in riposo vegetativo, prive di foglie, appartenenti alla specie Malus domestica originarie della Bosnia-Erzegovina non presentano un rischio di livello inaccettabile in considerazione della probabilità che contengano organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione.
(6)Ne consegue che tali piante da impianto non dovrebbero più essere considerate piante ad alto rischio.
(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019.
(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
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Foto:
Istockphoto (by Getty Images)
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