IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, e l’articolo 85, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell’articolo 47, paragrafo 1, e dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), Eurojust può instaurare e mantenere una cooperazione con le autorità di paesi terzi sulla base di una strategia di cooperazione.
(2)A norma dell’articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2018/1727, Eurojust può trasferire dati personali a un’autorità di un paese terzo a condizione che, tra l’altro, sia stato concluso tra l’Unione e tale paese terzo ai sensi dell’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) un accordo internazionale che presti garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.
(3)Il 1o marzo 2021 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica d’Armenia per un accordo sulla cooperazione tra l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità della Repubblica d’Armenia competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale.
(4)I negoziati sull’accordo tra l’Unione europea, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra, sulla cooperazione tra Eurojust e le autorità della Repubblica d’Armenia competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale («accordo») si sono conclusi positivamente nell’ottobre 2022.
(5)L’accordo consente il trasferimento di dati personali tra Eurojust e le autorità competenti della Repubblica d’Armenia, al fine di combattere le forme gravi di criminalità e il terrorismo e proteggere la sicurezza dell’Unione europea e dei suoi cittadini.
(6)L’accordo garantisce il pieno rispetto dei diritti fondamentali dell’Unione, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, riconosciuti, rispettivamente, agli articoli 7, 8 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In particolare, l’accordo comprende garanzie sufficienti con riguardo alla tutela dei dati personali trasferiti da Eurojust ai sensi dell’accordo.
(7)L’Irlanda è vincolata dal regolamento (UE) 2018/1727 e partecipa pertanto all’adozione della presente decisione.
(8)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
(9)Il Garante europeo della protezione dei dati ha formulato il suo parere 52/2023 l’11 dicembre 2023.
(10)È pertanto opportuno firmare l’accordo a nome dell’Unione, con riserva della sua conclusione in data successiva,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata, a nome dell’Unione, la firma dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Armenia sulla cooperazione tra l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità della Repubblica d’Armenia competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale («accordo»), con riserva della sua conclusione (2).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2024
Per il Consiglio
Il presidente
H. LAHBIB
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