Regolamento d’Esecuzione (UE) 2024/357 della Commissione del 23 gennaio 2024 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcune stoffe in fibra di vetro a maglia aperta originarie della Repubblica popolare cinese.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1.PROCEDURA

1.1.Inchieste precedenti e misure in vigore

(1)A seguito di un’inchiesta antidumping (l’«inchiesta inziale»), con il regolamento (UE) n. 791/2011 (2) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo compreso tra il 48,4 % e il 62,9 % sulle importazioni di alcune stoffe in fibra di vetro a maglia aperta («stoffe a maglia aperta») originarie della Repubblica popolare cinese («Cina», la «RPC» o il «paese interessato»).

(2)Nel luglio 2012, a seguito di un’inchiesta antielusione a norma dell’articolo 13 del regolamento di base, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 672/2012 (3) il Consiglio ha esteso le misure in vigore alle importazioni del prodotto in esame spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che fosse dichiarato o no originario della Malaysia.

(3)Nel gennaio 2013, a seguito di un’inchiesta antielusione a norma dell’articolo 13 del regolamento di base, mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 21/2013 (4) il Consiglio ha esteso le misure in vigore alle importazioni del prodotto in esame spedito da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che fosse dichiarato o meno originario di tali paesi.

(4)Nel dicembre 2013, a seguito di un’inchiesta antielusione a norma dell’articolo 13 del regolamento di base, mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 1371/2013 (5) il Consiglio ha esteso ulteriormente le misure in vigore alle importazioni del prodotto in esame spedito dall’India e dall’Indonesia, indipendentemente dal fatto che fosse dichiarato o meno originario di tali paesi.

(5)Nel settembre 2014, a seguito di un’inchiesta antielusione a norma dell’articolo 13 del regolamento di base, la Commissione, mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 976/2014 (6), ha parimenti esteso i dazi in vigore ad alcune stoffe in fibra di vetro leggermente modificate a maglia aperta originarie della Repubblica popolare cinese.

(6)Nel settembre 2015, in seguito a un’inchiesta a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, e dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1507 (7) la Commissione ha esentato due produttori indiani dall’estensione del dazio di cui al considerando 4.

(7)Nel novembre 2017, con il regolamento (UE) 2017/1993 (8), la Commissione ha prorogato di cinque anni le misure iniziali, estese al prodotto in esame spedito dai paesi di cui ai considerando da 2 a 4, in seguito a un riesame in previsione della scadenza («primo riesame in previsione della scadenza») a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. Tali misure sono «le misure in vigore».

(8)Nel maggio 2018, in seguito a un’inchiesta a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, e dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/788 (9) la Commissione ha esentato un ulteriore produttore indiano dall’estensione del dazio di cui al considerando 4.

(9)Infine, nel dicembre 2022, la Commissione ha esentato un altro produttore indiano dal dazio esteso di cui al considerando 4.

(10)I dazi antidumping attualmente in vigore:

— variano tra il 48,4 % e il 62,9 % sulle importazioni di prodotti dei tre produttori esportatori cinesi inclusi nel campione nell’inchiesta iniziale;

— sono pari al 57,7 % per i produttori esportatori cinesi non inclusi nel campione nell’inchiesta iniziale;

— e sono pari al 62,9 % sulle importazioni provenienti da tutte le altre società.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

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