IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e con l’articolo 218, paragrafo 7,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1)Conformemente alla decisione (UE) 2023/2187 (2), il protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall’altro (2023-2028) («protocollo») è stato firmato il 2 ottobre 2023.
(2)L’obiettivo del protocollo è attuare l’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall’altro («accordo»), in modo da concedere possibilità di pesca alle navi dell’Unione nelle zone di pesca all’interno delle acque di Kiribati e consentire all’Unione e a Kiribati di collaborare più strettamente per promuovere la cooperazione nel settore dello sviluppo sostenibile degli oceani, nella politica della pesca e dell’economia blu, contribuendo nel contempo a garantire condizioni di lavoro dignitose nel settore della pesca.
(3)Il protocollo prevede possibilità di pesca per le navi dell’Unione nelle zone di pesca all’interno delle acque di Kiribati, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e nel rispetto delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale.
(4)È opportuno approvare il protocollo.
(5)L’articolo 9 dell’accordo istituisce la commissione mista incaricata di controllarne l’applicazione. A norma degli articoli 8 e 18 del protocollo, la commissione mista può approvare alcune modifiche al protocollo. Al fine di agevolare l’approvazione di tali modifiche, è opportuno conferire alla Commissione, a determinate condizioni sostanziali e procedurali, il potere di approvarle a nome dell’Unione con una procedura semplificata.
(6)È opportuno che la posizione dell’Unione sulle modifiche del protocollo proposte sia determinata dal Consiglio. È opportuno che le modifiche proposte siano approvate, a meno che una minoranza di blocco, conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea, non vi si opponga.
(7)Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e ha espresso un parere il 19 giugno 2023.
(8)La presente decisione dovrebbe entrare in vigore quanto prima, tenuto conto della rilevanza economica delle attività di pesca dell’Unione nelle acque di Kiribati e della necessità di limitare il più possibile la durata dell’interruzione di tali attività,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall’altro (2023-2028) («protocollo») è approvato a nome dell’Unione europea.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica di cui all’articolo 23 del protocollo.
Articolo 3
Conformemente alle procedure e alle condizioni riportate nell’allegato della presente decisione, la Commissione è autorizzata ad approvare, a nome dell’Unione, le modifiche del protocollo adottate dalla commissione mista istituita a norma dell’articolo 9 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall’altro.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2024
Per il Consiglio
Il presidente
V. VAN PETEGHEM
Tratto da:
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