Decisione (UE) 2024/392 del Consiglio del 15 novembre 2023 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell’Unione.

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IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 173, paragrafo 3, l’articolo 182, paragrafi 1 e 4, l’articolo 183, l’articolo 188, secondo comma, e l’articolo 189, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (1) («accordo»), è stato concluso con decisione (UE) 2021/689 del Consiglio (2) ed è entrato in vigore il 1o maggio 2021.

(2)A norma dell’articolo 710, paragrafo 2, e dell’articolo 731, paragrafo 3, dell’accordo, il comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell’Unione istituito a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera s), dell’accordo («comitato specializzato») sarà chiamato ad adottare il protocollo I realtivo ai programmi e attività ai quali partecipa il Regno Unito e il protocollo II relativo all’accesso del Regno Unito ai servizi stabiliti nell’ambito di taluni programmi e talune attività dell’Unione cui esso non partecipa («protocolli I e II»).

(3)A norma dell’articolo 714, paragrafo 11, dell’accordo, il comitato specializzato può modificare l’allegato 47 «Attuazione delle condizioni finanziarie» («allegato 47»).

(4)I protocolli I e II e l’allegato 47 e costituiscono parte integrante dell’accordo.

(5)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato specializzato con riguardo all’adozione dei protocolli I e II e alla modifica dell’allegato 47,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato specializzato, istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, di cui al progetto di decisione del comitato specializzato, è acclusa alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2023

Per il Consiglio

Il presidente

P. NAVARRO RÍOS

Tratto da:

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EurLex

Foto:

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