LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 22, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/127 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni per l’introduzione nel territorio dell’Unione di materiale da imballaggio in legno utilizzato per trasportare, proteggere o sostenere determinati prodotti provenienti da alcuni paesi terzi e per i controlli fitosanitari effettuati su tale materiale, al fine di garantirne la conformità al regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/127 prevede un tasso di frequenza minimo di controlli fitosanitari pari al 15 % delle spedizioni dei prodotti in questione. Tale regolamento di esecuzione cessa di applicarsi il 31 dicembre 2023.
(2)Il regolamento delegato (UE) 2019/2125 della Commissione (4) stabilisce inoltre norme relative all’esecuzione di controlli ufficiali specifici del materiale da imballaggio in legno, la notifica di alcune partite e le misure da adottare nei casi di non conformità.
(3)Dai controlli fitosanitari effettuati dagli Stati membri a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2021/127 è emerso che il materiale da imballaggio in legno utilizzato nel trasporto di determinati prodotti originari della Bielorussia, della Cina e dell’India ospitava alcuni organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione o non recava marcature conformi alle norme internazionali.
(4)Poiché i controlli fitosanitari effettuati negli Stati membri dimostrano che il rischio di introduzione di organismi nocivi vivi nell’Unione non è diminuito, è necessario che i controlli fitosanitari sul materiale da imballaggio in legno importato utilizzato per trasportare, proteggere o sostenere i prodotti in questione originari della Bielorussia, della Cina e dell’India continuino a essere effettuati con la stessa frequenza prevista dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/127.
(5)Il presente regolamento dovrebbe applicarsi fino al 31 dicembre 2026 per concedere il tempo necessario a monitorare la situazione e determinare se si verifichi un miglioramento della conformità al presente regolamento e al regolamento (UE) 2016/2031 del materiale da imballaggio in legno utilizzato per trasportare, proteggere o sostenere i prodotti in questione originari della Bielorussia, della Cina e dell’India.
(6)Al fine di evitare qualsiasi vuoto giuridico e garantire che i controlli fitosanitari continuino a essere effettuati con la stessa frequenza prevista dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/127, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il prima possibile.
(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce la frequenza dei controlli effettuati sul materiale da imballaggio in legno utilizzato per sostenere, proteggere o trasportare i prodotti specificati che entrano nell’Unione.
Il presente regolamento non si applica al materiale da imballaggio in legno soggetto alle esenzioni previste dalla norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 15 sulla regolamentazione del materiale da imballaggio in legno nel commercio internazionale (ISPM 15) (5).
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, per «prodotti specificati» si intendono i prodotti che hanno tutte le caratteristiche seguenti:
a) sono sostenuti, protetti o trasportati tramite materiale da imballaggio in legno;
b) sono originari di uno dei paesi terzi elencati nell’allegato;
c) rientrano in uno dei codici della nomenclatura combinata (codici NC) di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (6), elencati nell’allegato.
Articolo 3
Tasso di frequenza dei controlli fitosanitari
Ai fini della verifica della conformità all’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, le autorità competenti effettuano controlli fitosanitari sul materiale da imballaggio in legno utilizzato per sostenere, proteggere o trasportare i prodotti specificati che entrano nell’Unione con un tasso di frequenza pari ad almeno il 15 % delle spedizioni dei prodotti specificati.
Articolo 4
Entrata in vigore e periodo di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica fino al 31 dicembre 2026.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
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Foto:
Istockphoto (by Getty Images)
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