IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione (PESC) 2024/385 del Consiglio del 19 gennaio 2024 che istituisce misure restrittive nei confronti dei soggetti che sostengono, facilitano o permettono la commissione di atti di violenza da parte di Hamas e della Jihad islamica palestinese (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il 19 gennaio 2024 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2024/385 in cui inquadra misure restrittive mirate nei confronti dei soggetti che sostengono, facilitano o permettono la commissione di atti di violenza da parte di Hamas e della Jihad islamica palestinese. Il contesto politico e le ragioni politiche per l'adozione delle misure restrittive sono indicati nei considerando di tale decisione. La decisione (PESC) 2024/385 prevede il congelamento dei fondi e delle risorse economiche e il divieto di mettere fondi e risorse economiche a disposizione di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi che sostengono, agevolano o permettono azioni per conto di Hamas o della Jihad islamica palestinese. Le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi soggetti a misure restrittive sono elencati nell'allegato della decisione (PESC) 2024/385.
(2)Le misure in questione rientrano nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, pertanto, al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione.
(3)Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, i diritti della difesa e il diritto alla protezione dei dati a carattere personale. Il presente regolamento dovrebbe essere applicato conformemente a tali diritti.
(4)La procedura per la modifica dell'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento dovrebbe prevedere che si comunichino alle persone fisiche o giuridiche, ai gruppi, alle entità e agli organismi designati i motivi dell'inserimento nell'elenco affinché abbiano l'opportunità di presentare osservazioni.
(5)Ai fini dell'attuazione del presente regolamento e per garantire la massima certezza giuridica all'interno dell'Unione, è opportuno pubblicare i nomi e gli altri dati pertinenti relativi alle persone fisiche e giuridiche, ai gruppi, alle entità e agli organismi i cui fondi e le cui risorse economiche devono essere congelati a norma del presente regolamento. È opportuno che qualsiasi trattamento di dati personali sia conforme al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
(6)Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero informarsi reciprocamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e comunicarsi ogni altra informazione pertinente in loro possesso relativa al presente regolamento.
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