LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 30, paragrafo 1, l’articolo 40, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (2) stabilisce un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti di cui è vietata l’introduzione nel territorio dell’Unione in provenienza da alcuni paesi terzi. Conformemente all’allegato VI, punto 1, di detto regolamento, l’introduzione nel territorio dell’Unione di piante da impianto di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., esclusi i frutti e le sementi, è vietata.
(2)Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1217 della Commissione (3), in deroga all’allegato VI, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, consente, a determinate condizioni, l’introduzione nell’Unione di piante nanizzate naturalmente o artificialmente, da impianto, di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e alcune specie di Pinus L., originarie del Giappone («piante specificate»).
(3)Conformemente all’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1217, la deroga prevista da tale regolamento di esecuzione scade il 31 dicembre 2023.
(4)Il 13 ottobre 2023 il Giappone ha presentato alla Commissione una richiesta di proroga della deroga di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1217.
(5)L’introduzione nell’Unione delle piante specificate, soggetta alle rispettive prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1217, come effettivamente applicate dal Giappone, ha comportato un rischio fitosanitario trascurabile per il territorio dell’Unione.
(6)La deroga di cui all’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1217 dovrebbe essere prorogata fino al 31 dicembre 2024 al fine di concedere tempo sufficiente per valutare pienamente i rischi rappresentati dagli organismi nocivi non ancora inclusi nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione. Tale valutazione consentirà alla Commissione di stabilire se la deroga debba cessare di applicarsi o se le piante specificate debbano essere soggette alle prescrizioni di cui all’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda la loro introduzione nell’Unione.
(7)Inoltre, nel suo parere del 15 marzo 2019 (4), l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha concluso che le piante di Chamaecyparis Spach e Pinus parviflora Sieb. & Zucc. (Pinus pentaphylla Mayr) sono ospiti anche dell’organismo nocivo Urocerus japonicus (F. Sm.). Per questo motivo tale organismo nocivo dovrebbe essere elencato nell’allegato di tale regolamento come organismo nocivo rilevante per tali piante.
(8)Al fine di evitare perturbazioni delle importazioni e garantire il proseguimento degli scambi oltre la data di scadenza della deroga a norma dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1217, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Per tale motivo e al fine di evitare qualsiasi lacuna giuridica, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2024.
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