IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-UCRAINA,
visto l’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, in particolare l’articolo 463,
considerando quanto segue:
(1)L’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra (1) («accordo»), è entrato in vigore il 1o settembre 2017.
(2)Il preambolo dell’accordo riconosce il desiderio delle parti di far progredire il processo di riforma e ravvicinamento dell’Ucraina e di contribuire così alla graduale integrazione economica, all’approfondimento dell’associazione politica e alla realizzazione dell’integrazione economica mediante un ampio ravvicinamento normativo.
(3)L’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), dell’accordo fa riferimento all’obiettivo di sostenere gli sforzi dell’Ucraina finalizzati a portare a termine il passaggio a un’economia di mercato funzionante mediante, tra l’altro, il progressivo ravvicinamento della sua legislazione a quella dell’Unione.
(4)Ai sensi dell’articolo 459, paragrafo 1, dell’accordo, le parti devono attuare l’assistenza secondo i principi di una sana gestione finanziaria e collaborare per tutelare gli interessi finanziari dell’UE e dell’Ucraina, secondo quanto enunciato nell’allegato XLIII dell’accordo. Le parti devono adottare misure effettive per prevenire e combattere la frode, la corruzione e le altre attività illegali, anche mediante la reciproca assistenza amministrativa e giudiziaria nei settori contemplati dall’accordo.
(5)Ai sensi dell’articolo 459, paragrafo 2, dell’accordo, l’Ucraina deve procedere anche al graduale ravvicinamento della sua legislazione conformemente alle disposizioni di cui all’allegato XLIV dell’accordo.
(6)L'articolo 474 dell’accordo prevede l’impegno generale dell’Ucraina a procedere al graduale ravvicinamento della sua legislazione al diritto dell’UE, sulla base degli impegni previsti, tra l’altro, nel titolo VI dell’accordo. Gli impegni relativi al graduale ravvicinamento della legislazione ucraina al diritto dell’UE previsti nel titolo VI dell’accordo comprendono la tutela degli interessi finanziari dell’UE e dell’Ucraina nel contesto dell’assistenza finanziaria fornita attraverso i pertinenti meccanismi e strumenti di finanziamento dell’UE al fine di conseguire gli obiettivi dell’accordo, tenendo conto delle esigenze, delle capacità settoriali e dei progressi dell’Ucraina in materia di riforme.
(7)Ai sensi dell’articolo 463, paragrafi 1 e 3, dell’accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni per il conseguimento degli obiettivi dell’accordo. In particolare, può aggiornare o modificare gli allegati dell’accordo, tenendo conto dell’evoluzione del diritto dell’UE e delle norme applicabili contenute negli strumenti internazionali che le parti ritengono pertinenti.
(8)Dalla conclusione dei negoziati relativi all’accordo, il diritto dell’UE relativo alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea, le cui disposizioni sono state integrate nell’allegato XLIV dell’accordo, è stato sostituito dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), e pertanto sono cambiati anche gli impegni dell’Ucraina previsti dall’attuazione dell’accordo. Al fine di tener conto di tali modifiche del diritto dell’UE, occorre pertanto aggiornare l’allegato XLIV dell’accordo.
(9)Il Consiglio di associazione deve pertanto modificare l’allegato XLIV dell’accordo e adeguare il termine di attuazione delle disposizioni previste in tale allegato per tenere conto delle nuove modifiche del diritto dell’UE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato XLIV dell’accordo è sostituito dall’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2023
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
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