LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 99, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)Ai sensi dell’articolo 97, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la domanda di registrazione del nome «Terre Abruzzesi/Terre d’Abruzzo» trasmessa dall’Italia è stata esaminata dalla Commissione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2).
(2)Alla Commissione non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
(3)Ai sensi dell’articolo 99, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, il nome «Terre Abruzzesi/Terre d’Abruzzo» dovrebbe essere protetto e iscritto nel registro di cui all’articolo 104 dello stesso regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Terre Abruzzesi/Terre d’Abruzzo» (IGP) è protetto.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 gennaio 2024
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
Tratto da:
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Istockphoto (by Getty Images)
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