IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) impone l'adozione di misure di conservazione tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili, inclusi, se pertinenti, le relazioni del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) e di altri organismi consultivi ed eventuali pareri dei consigli consultivi.
(2)Il Consiglio dovrebbe adottare misure concernenti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca comprese, se del caso, talune condizioni a esse funzionalmente collegate. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013 le possibilità di pesca devono essere fissate conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) stabiliti all'articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, dello stesso le possibilità di pesca devono essere ripartite tra gli Stati membri in modo da garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ciascuno Stato membro per ciascuno stock ittico o ciascun tipo di pesca.
(3)È quindi opportuno che i totali ammissibili di catture (TAC) siano stabiliti, in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1380/2013, sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione dei portatori di interessi.
(4)Ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 dal 1o gennaio 2019 l'obbligo di sbarco si applica a tutti gli stock soggetti a limiti di cattura, pur essendo possibili determinate esenzioni. Sulla base delle raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri e ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 la Commissione adotta atti delegati che stabiliscono le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco per attività di pesca specifiche.
(5)È opportuno che le possibilità di pesca per gli stock cui si applica l'obbligo di sbarco tengano conto del fatto che, in linea di principio, i rigetti non sono più autorizzati. Esse dovrebbero pertanto essere basate sul valore raccomandato dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) per le catture totali. È opportuno che i quantitativi che, in deroga all'obbligo di sbarco, possono continuare a essere rigettati siano detratti dal valore raccomandato per le catture totali. Inoltre, le possibilità di pesca per gli stock per i quali il CIEM fornisce solo un parere sugli sbarchi dovrebbero essere fissate sulla base di tale parere.
(6)Il regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha istituito un piano pluriennale per il Mare del Nord e il regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha istituito un piano pluriennale per le acque occidentali. I piani pluriennali stabiliscono obiettivi e misure per la gestione a lungo termine degli stock che ne sono oggetto. È opportuno che le possibilità di pesca per gli stock elencati all'articolo 1, paragrafo 1, di tali regolamenti (stock bersaglio) siano fissate conformemente all'intervallo di valori della mortalità per pesca che determinano il rendimento massimo sostenibile ("MSY" – maximum sustainable yield) ("intervallo FMSY"), o a un livello inferiore, e conformemente alle misure di salvaguardia previste in detti regolamenti. Gli intervalli FMSY sono stabiliti nei corrispondenti pareri del CIEM. Qualora non siano disponibili informazioni scientifiche adeguate, è opportuno fissare le possibilità di pesca per gli stock bersaglio di cui all'articolo 1, paragrafo 4, di tali regolamenti (stock oggetto di catture accessorie) conformemente all'approccio precauzionale, come stabilito nei medesimi regolamenti. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, di tali regolamenti nel fissare le possibilità di pesca per gli stock oggetto di catture accessorie è opportuno tenere conto anche di considerazioni legate alla pesca multispecifica.
(7)Conformemente all'articolo 7 del piano pluriennale per il Mare del Nord e all'articolo 8 del piano pluriennale per le acque occidentali, quando i pareri scientifici indicano che la biomassa riproduttiva di uno degli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, di tali regolamenti è inferiore al valore limite di riferimento (Blim) (4), devono essere adottate ulteriori misure correttive per garantire che lo stock torni rapidamente al di sopra dei livelli atti a produrre l'MSY. In particolare, tali misure correttive possono comprendere la sospensione delle attività di pesca mirate per lo stock in questione e l'adeguata riduzione delle possibilità di pesca per tali stock o per altri stock nelle attività di pesca.
(8)Per alcuni stock il CIEM raccomanda di non effettuare catture. Tuttavia, se i TAC per tali stock fossero fissati ai livelli raccomandati, l'obbligo di sbarcare tutte le catture, comprese le catture accessorie dei suddetti stock nelle attività di pesca multispecifica, darebbe luogo al fenomeno delle cosiddette specie a contingente limitante (choke species). Per specie a contingente limitante s'intende una specie con una carenza di contingente che può indurre uno o più pescherecci a cessare l'attività di pesca pur disponendo ancora di contingenti per altre specie. Per raggiungere il giusto equilibrio tra la necessità di proseguire le attività di pesca, a motivo delle gravi implicazioni socioeconomiche che potrebbero altrimenti determinarsi, e la necessità di conseguire un buono stato biologico di tali stock e tenendo conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock in un'attività di pesca multispecifica rispettando l'MSY, è pertanto opportuno stabilire TAC specifici per le catture accessorie di tali stock. Tali TAC per le catture accessorie dovrebbero essere fissati a livelli che garantiscano una riduzione della mortalità per detti stock e incoraggino a migliorare la selettività e ad evitare le catture accessorie degli stock in questione. Per ridurre le catture degli stock per i quali sono stabiliti TAC di catture accessorie, è opportuno che le possibilità di pesca per le attività in cui sono catturati pesci di tali stock siano fissate a livelli che contribuiscano a riportare la biomassa degli stock vulnerabili a livelli sostenibili.
(9)Nel suo parere scientifico per il merluzzo bianco (Gadus morhua) nella sottodivisione CIEM 21 (Kattegat), il CIEM raccomanda di non effettuare catture di tale stock nel 2024. Inoltre, secondo il CIEM, il merluzzo bianco in tale zona è oggetto principalmente di catture accessorie nella pesca dello scampo (Nephrops norvegicus). Pertanto, se il TAC per il merluzzo bianco nel Kattegat per il 2024 fosse fissato a zero, ciò determinerebbe in particolare la cessazione nel 2024 delle attività dei pescherecci adibiti alla cattura dello scampo in tale zona, con una potenziale chiusura prematura di tale attività di pesca. Sulla base dei dati dell'Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (EUMOFA) (5), il valore indicativo (6) delle possibili catture di scampo nella divisione 3a (Skagerrak-Kattegat) entro i limiti del TAC per il 2024 è stimato a 98 561 451 EUR. È pertanto opportuno stabilire un TAC per le catture accessorie della specie a contingente limitante, ossia il merluzzo bianco, nel Kattegat.
(10)Per garantire, nella misura del possibile, l'utilizzo delle possibilità di pesca nelle attività di pesca multispecifica conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno istituire una riserva comune per lo scambio di contingenti per gli Stati membri che ne sono sprovvisti al fine di coprire le catture accessorie inevitabili.
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