LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 48, paragrafo 4, e l’articolo 57, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento delegato (UE) 2021/1342 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2018/848 con norme relative alle informazioni che devono essere trasmesse dai paesi terzi e dalle autorità e organismi di controllo ai fini della supervisione del loro riconoscimento a norma dell’articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (3) per le importazioni di prodotti biologici e alle misure da adottare nell’esercizio di tale supervisione.
(2)Al fine di garantire un’adeguata vigilanza dei paesi terzi riconosciuti a norma dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, è necessario chiarire che le azioni intraprese dalle autorità competenti dei paesi terzi a seguito della comunicazione da parte della Commissione di un sospetto fondato di irregolarità o infrazione per quanto riguarda la conformità dei prodotti biologici importati rispetto alle prescrizioni di cui al regolamento (CE) n. 834/2007, così come le norme di produzione e le misure di controllo accettate come equivalenti, possono comprendere esami in loco degli operatori. È inoltre necessario specificare che le autorità competenti dovrebbero informare la Commissione e lo Stato membro interessato dei risultati dell’indagine e delle misure adottate utilizzando il modello di cui all’allegato III del regolamento delegato (UE) 2021/1698 (4).
(3)È altresì necessario precisare ulteriormente i motivi che giustificano l’adozione di misure da parte della Commissione nell’esercizio della sua vigilanza dei paesi terzi riconosciuti.
(4)Al fine di garantire l’appropriata vigilanza delle autorità e organismi di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, è necessario stabilire norme aggiuntive sulle procedure per il riesame periodico del loro riconoscimento.
(5)A tale scopo, il presente regolamento dovrebbe specificare le informazioni supplementari che tali autorità e organismi di controllo devono fornire alla Commissione ai fini dell’esercizio della suddetta vigilanza. Dovrebbe inoltre prevedere la possibilità per la Commissione di organizzare esami in loco basati sul rischio presso le autorità e organismi di controllo, nonché di stabilire le modalità di esecuzione di tali esami. Per l’esercizio della supervisione delle autorità di controllo e degli organismi di controllo da parte della Commissione è inoltre necessario stabilire i controlli da effettuare per le certificazioni di nuovi operatori o gruppi di operatori.
(6)È altresì necessario precisare ulteriormente i motivi che giustificano l’adozione di misure da parte della Commissione nell’esercizio della sua vigilanza delle autorità e organismi di controllo riconosciuti.
(7)Le autorità degli Stati membri hanno acquisito una notevole esperienza e competenza nel settore della concessione dell’accesso alle merci biologiche importate nell’Unione. La Commissione dovrebbe poter avvalersi dell’esperienza degli Stati membri nei controlli effettuati durante i controlli all’importazione ai fini della vigilanza dei paesi terzi riconosciuti e delle autorità e degli organismi di controllo, compresa la valutazione delle loro prestazioni operative. I compiti di assistenza alla Commissione nel riesame dei riconoscimenti dovrebbero essere ripartiti in modo equo e proporzionato tra gli Stati membri, tenendo conto del numero di voti di ciascuno Stato membro in seno al comitato per la produzione biologica.
(8)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2021/1342.
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