IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e con l’articolo 218, paragrafo 7,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1)Conformemente alla decisione (UE) 2023/1476 del Consiglio (2), l’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica del Madagascar («Madagascar») («accordo») e il relativo protocollo di attuazione (2023-2027) («protocollo») sono stati firmati il 30 giugno 2023.
(2)L’accordo sostituisce il precedente accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Madagascar (3), applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 1o gennaio 2007.
(3)Scopo dell’accordo e del protocollo è permettere alle navi dell’Unione di esercitare le loro attività di pesca nella zona di pesca del Madagascar e consentire all’Unione e al Madagascar di collaborare strettamente per continuare a favorire lo sviluppo di una politica della pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca del Madagascar e nell’Oceano Indiano. Tale cooperazione contribuisce anche alla creazione di condizioni di lavoro dignitose nel settore della pesca.
(4)È opportuno approvare l’accordo e il protocollo.
(5)L’accordo istituisce, all’articolo 14, una commissione mista incaricata di controllare l’applicazione dello stesso e del protocollo. Inoltre, a norma dell’articolo 14, paragrafo 3, dell’accordo, e degli articoli 11 e 12, paragrafo 4, del protocollo, la commissione mista può adottare determinate modifiche del protocollo. Al fine di facilitare l’approvazione di tali modifiche, è opportuno autorizzare la Commissione, purché siano rispettate determinate condizioni sostanziali e procedurali, ad approvarle a nome dell’Unione secondo una procedura semplificata.
(6)La posizione dell’Unione sulle modifiche proposte del protocollo dovrebbe essere stabilita dal Consiglio. È opportuno che le modifiche proposte siano approvate, a meno che una minoranza di blocco degli Stati membri, conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea, non vi si opponga.
(7)Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all’articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e ha espresso un parere il 1o giugno 2023,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica del Madagascar e il relativo protocollo di attuazione (2023-2027) sono approvati a nome dell’Unione (5).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica di cui all’articolo 17 dell’accordo e alla notifica di cui all’articolo 18 del protocollo (6).
Articolo 3
Conformemente alla procedura e alle condizioni riportate nell’allegato della presente decisione, la Commissione è autorizzata ad approvare, a nome dell’Unione, le modifiche del protocollo adottate dalla commissione mista istituita ai sensi dell’articolo 14 dell’accordo.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, l’11 dicembre 2023
Per il Consiglio
Il presidente
L. PLANAS PUCHADES
Tratto da:
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