LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 11,
considerando quanto segue:
(1)Le versioni in lingua bulgara, polacca, portoghese, slovena e tedesca del regolamento (UE) n. 1303/2014 della Commissione (2) contengono errori nella definizione di «galleria ferroviaria» di cui al punto 2.4, lettera a), dell’allegato, che ostacolano la corretta interpretazione del termine.
(2)È opportuno pertanto rettificare di conseguenza le versioni in lingua bulgara, polacca, portoghese, slovena e tedesca del regolamento (UE) n. 1303/2014. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.
(3)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), formulato prima dell’adozione del regolamento (UE) n. 1303/2014,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
(non riguarda la versione italiana)
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 gennaio 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
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