IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il 21 febbraio 2022 il Consiglio ha autorizzato la Commissione, con decisione (UE) 2022/442 (1), ad avviare negoziaticon l’Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein per adottare intese sui contributi finanziari di tali paesi e sulle disposizioni complementari necessarie per la loro partecipazione, comprese disposizioni che garantiscono la tutela degli interessi finanziari dell’Unione e il potere di controllo della Corte dei conti, da concludere a norma del regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). I negoziati con il Principato del Liechtenstein si sono conclusi positivamente con la sigla di un accordo il 16 giugno 2023.
(2)In conformità degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
(3)La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (3); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
(4)È pertanto opportuno firmare, a nome dell’Unione, l’accordo tra l’Unione europea e il Principato del Liechtenstein su disposizioni complementari in relazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, per il periodo 2021-2027. È opportuno applicare talune disposizioni di tale accordo a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata, a nome dell’Unione, la firma dell’accordo tra l’Unione europea e il Principato del Liechtenstein su disposizioni complementari in relazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, per il periodo 2021-2027 («accordo»), con riserva della sua conclusione (4) .
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.
Articolo 3
L’accordo, ad eccezione dell’articolo 5, si applica a titolo provvisorio conformemente al suo articolo 13, paragrafo 6, a decorrere dal giorno successivo a quello della firma, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2023
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
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